L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad interpello n. 180 del 5 ottobre 2026, ha accolto la soluzione interpretativa prospettava da talune società Istanti, appartenenti al medesimo gruppo, secondo cui le eccedenze da riserve matematiche IRM, di cui all'articolo 1, comma 2, del d.l. n. 209 del 2002, maturate da società residenti in altri Stati membri dell'Unione europea siano cedibili infragruppo, secondo quanto statuito dall’ articolo 43–ter del d.P.R. n. 602 del 1973.
Nel caso di specie, le Istanti sono la Società Alfa, avente sede in Lussemburgo, la società Beta, sede secondaria italiana della prima, e la società Gamma, avente sede in Lussemburgo. Le società istanti, facenti parte di un Gruppo, operano in Italia nell’ambito del comparto vita.
Le Istanti, a decorrere dal dicembre 2024, vengono acquisite dal Gruppo e sono controllate dalla medesima entità; ciò considerato, Alfa, Beta e Gamma agiscono come sostituto d’imposta in Italia e presentano modello dichiarativo 770, ognuna con il proprio codice fiscale italiano, per la parte di business svolto in Italia da ciascuna di esse. Pertanto, le società Istanti provvedono al versamento dell’imposta sulle riserve matematiche (IRM), di cui all’art. 1, comma 2-quinquies, del d.l. n. 209 del 2002.
L’art.1, comma 2, del d.l. 209/2022 ha introdotto per le società esercenti attività assicurativa un prelievo fiscale sullo stock delle riserve matematiche dei rami vita, escluse quelle derivanti dalla conclusione di contratti aventi per oggetto il rischio morte, di invalidità permanente o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.
Ebbene, le società, essendo soggette all’obbligo del versamento delle riserve matematiche da più di cinque anni, riferiscono di aver maturato dei "crediti ulteriori", ossia delle eccedenze di IRM, e che tali eccedenze, non essendo state compensate con altre imposte, risultino ancora residue al 31 dicembre di ciascun anno.
Tanto premesso, consideratosi quanto disposto dall’art. 1, comma 2, del d.l. 209/2022 secondo cui l’eccedenza di "credito ulteriore" può essere "ceduta a società o enti appartenenti al gruppo con le modalità previste dall'articolo 43ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602", le Istanti sostengono che le eccedenze di riserve matematiche da loro maturate possano trasferirsi tra loro.
L’Agenzia ha ricostruito il quadro normativo posto alla base della disciplina delle eccedenze di riserve matematiche ed ha richiamato l’art. 43-ter del d.P.R. n. 602/1973, alla luce del quale il "credito ulteriore" può essere ceduto, in sede dichiarativa, da un soggetto giuridico ad un altro appartenente allo stesso Gruppo, in cui le società controllate siano società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata. La norma, peraltro, non richiede che le società del gruppo debbano essere residenti nel territorio dello Stato.
L’Agenzia, ha così ritenuto che dell’art. 43-ter del d.P.R. n. 602/1973 debba effettuarsi una lettura orientata ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, di cui agli artt. 49 e 56 del TFUE, con la conseguenza che la disciplina della cessione infragruppo delle eccedenze di IRM sia applicabile alle società non residenti facenti parte del gruppo che operano in Italia mediante una stabile organizzazione italiana.
Così opinando, l’Agenzia delle Entrate ha accolto la soluzione interpretativa prospettata dalle società Istanti, purché i soggetti non residenti siano costituiti in una forma giuridica equipollente alle società di diritto italiano menzionate dall’art. 43-ter del d.P.R. n. 602/1973, e che sia rispettata la percentuale di partecipazione al capitale superiore al 50% fin dall'inizio del periodo di imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti.
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