2/9/2026

Cass. civ., Sez. V, ordinanza 18 luglio 2026, n. 23494

Con l’ordinanza n. 23494 del 18 luglio 2026, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio dell’intrasmissibilità agli ex soci delle sanzioni tributarie irrogate alla società estinta.
La Corte ha chiarito che il fenomeno successorio conseguente alla cancellazione della società può determinare il trasferimento agli ex soci delle obbligazioni tributarie rimaste insoddisfatte, ma non comporta, di per sé, anche il trasferimento delle sanzioni.

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Queste ultime conservano infatti carattere personale e devono essere riferite al soggetto cui è imputabile la violazione, in conformità ai principi di personalità e proporzionalità della responsabilità sanzionatoria.

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L’unica eccezione ricorre quando venga concretamente accertata l’assenza di una reale alterità tra società e socio, per effetto dell’abuso dello schermo della personalità giuridica. Tale circostanza non può, tuttavia, essere presunta, ma deve emergere dagli elementi della fattispecie concreta.

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Nel caso esaminato, la sentenza impugnata non aveva accertato alcun abuso dello schermo societario. La Cassazione ha pertanto escluso che l’ex socia potesse essere chiamata a rispondere delle sanzioni irrogate alla società estinta, accogliendo il ricorso con riferimento a tale profilo.

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La pronuncia esclude dunque ogni automatismo nella trasmissione delle sanzioni dalla società estinta ai suoi ex soci.

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