2/9/2026

Cass. civ., Sez. V, ordinanza 30 luglio 2026, n. 24248

Con l'ordinanza n. 24248 del 30 luglio 2026, la Corte di Cassazione ha ribadito che, anche nell'ambito dell'accertamento induttivo puro ex art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, l'Amministrazione finanziaria è tenuta a determinare il reddito imponibile al netto dei costi inerenti, pur quando questi non risultino dalla contabilità del contribuente.

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La Suprema Corte ha ricordato che, nell'accertamento induttivo puro, l'Ufficio può fondare la ricostruzione del reddito anche su presunzioni "supersemplici", prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Ciò non esonera, tuttavia, dall'obbligo di considerare i costi necessari alla produzione dei maggiori ricavi accertati, poiché una tassazione commisurata ai soli ricavi lordi si porrebbe in contrasto con l'art. 53 Cost. e con il principio di capacità contributiva.

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Nel caso di specie, la ricostruzione induttiva era stata parametrata anche alle risultanze degli studi di settore. La Corte ha osservato che tali strumenti incorporano già, sotto il profilo statistico, alcuni elementi di costo, ma ciò non esclude la necessità di verificare se debbano essere riconosciuti ulteriori costi inerenti, eventualmente determinandoli in misura forfetaria, così da assoggettare a imposizione il profitto netto e non il reddito lordo.

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Accogliendo il motivo di ricorso sul punto, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria affinché proceda a una nuova determinazione del reddito imponibile nel rispetto dei principi enunciati.

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