Con la sentenza resa nella causa Grassucci e altri c. Italia dell’8 ottobre 2026, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha affermato che la garanzia in materia di ragionevole durata dei processi, prevista l’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione, si applica anche alla materia fiscale quando la sanzione inflitta dall’Amministrazione è qualificabile come sostanzialmente penale alla stregua dei criteri Engel.
Nel caso di specie, alcuni contribuenti adivano la Corte EDU lamentando l’eccessiva durata dei procedimenti fiscali relativi all’impugnazione di atti di accertamento emanati nei loro confronti. In particolare, alcuni di loro adivano direttamente la Corte europea ritenendo che l’ordinamento nazionale non prevedesse alcun rimedio effettivo per poter far valere la lesione del proprio diritto, mentre altri all’esito della cd. procedura Pinto.
Invero, a seguito delle condanne subite dalla Corte di Strasburgo per violazione del citato art. 6 della Convenzione in relazione all’eccessiva durata dei processi, con la legge n. 89/2001 (cd. Legge Pinto) il legislatore italiano ha introdotto nell’ordinamento un apposito ricorso volto a risarcire chiunque ha subito un danno causato dall’eccessiva durata di un procedimento giudiziario. Tuttavia, sin da subito si è escluso dal campo di applicazione della norma i procedimenti tributari sulla base del fatto che, in relazione a quest’ultimi, l’art. 6 della Convenzione non fosse applicabile né sotto il profilo civile né sotto il profilo penale.
La Corte di cassazione, infatti, giungeva a negare il risarcimento per durata eccessiva del procedimento in materia fiscale ritenendo che l’assimilazione di una sanzione tributaria con una penale richiedesse un fondamento normativo preciso, assente nell’ordinamento italiano.
In materia si era espressa anche la stessa Corte di Strasburgo che, con la sentenza resa nella causa Ferrazzini c. Italia del 12 luglio 2001, chiamata a pronunciarsi sull’applicabilità della tutela sulla ragionevole durata del procedimento in materia tributaria – in base, però, secondo il ricorrente, alla sua asserita assimilazione alla disciplina civile – aveva negato l’applicazione della norma in parola a causa della connessione dei diritti tributari con il diritto nazionale ed il potere discrezionale esercitato dalla pubblica amministrazione sugli stessi.
Nella sentenza in commento, al contrario, i ricorrenti hanno fatto leva sulla natura delle sanzioni fiscali quali sanzioni sostanzialmente penali e la Corte europea è giunta al risultato opposto.
Per arrivare a tale conclusione, la Corte EDU ha in primo luogo analizzato la natura delle sanzioni fiscali. Per fare ciò si è avvalsa dei noti criteri Engel e, in particolare, del terzo, relativo al grado di severità della sanzione. Ebbene, i Giudici europei hanno rilevato che le maggiorazioni applicate ai ricorrenti perseguivano uno scopo al tempo stesso dissuasivo e repressivo, e che quest’ultima considerazione è di per sé sufficiente a conferire alla sanzione inflitta un carattere penale. La Corte, inoltre, ha ricordato che la lieve entità di una sanzione non produce l’effetto di escludere l’applicazione dell’art. 6 cit., dovendosi piuttosto valorizzare l’afflittività delle stesse, sicuramente sussistente nel caso un cui, come nel caso analizzato, si può raggiungere una maggiorazione del 200% rispetto all’imposta accertata.
Quanto al mancato esaurimento dei ricorsi interni da parte di alcuni ricorrenti, la Corte ricorda che l’art. 35 della Convenzione, che enuncia la regola del previo esaurimento dei ricorsi interni, richiede che questi ultimi siano al tempo stesso relativi alle violazioni contestate, disponibili e adeguati. Ebbene, nel caso di specie, i Giudici europei hanno rilevato che il ricorso interno che consente di lamentare l’eccessiva durata di un procedimento giudiziario in materia fiscale non può essere considerato effettivo ai sensi dell’art. 13 CEDU. Pertanto, i ricorsi proposti senza previamente esperire i rimedi interni devono considerarsi ricevibili. Tuttavia, tiene a precisare la Corte, dal momento in cui la sentenza in commento è resa pubblica, non potendo essere ignorata dai tribunali nazionali, per contestare l’eccessiva durata dei procedimenti in materia fiscale, i futuri ricorrenti dovranno previamente esperire la cd. procedura Pinto.
Quanto limite massimo di durata del procedimento, la Corte Edu afferma che questo va valutato in base a più fattori, tra i quali la complessità della causa e il comportamento processuale delle parti, e che la complessità di una causa fiscale può giustificare una durata più lunga rispetto ad altre cause.
L’ultimo tema trattato riguarda il momento iniziale dal quale parte il calcolo del termine ragionevole. Sul punto, i Giudici europei affermano che non rilevano i contatti preliminari tra contribuente e Amministrazione fiscale e che il termine iniziale deve essere individuato in quello della notifica dell’atto di accertamento, quale primo atto che comporta ripercussioni significative per il contribuente.
Con tale pronuncia, pertanto, si apre la strada all’applicazione delle garanzie penalistiche previste dalla Convenzione anche alla materia fiscale, perlomeno quando l’accertamento è accompagnato da sanzioni qualificabili come sostanzialmente penali alla stregua dei noti Engel criteria. Tuttavia, precisa la stessa Corte, ciò non vuol dire che le garanzie offerte dall’art. 6 della Convenzione debbano necessariamente applicarsi in tutta la loro rigorosità, poiché le maggiorazioni fiscali non rientrano nel nucleo centrale del diritto penale.
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