Con la sentenza n. 160 del 6 ottobre 2026, la Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità dell'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973, che limita l'impugnazione diretta del ruolo e delle cartelle di pagamento non validamente notificate a specifiche ipotesi di pregiudizio.
La questione riguardava un piccolo imprenditore sovraindebitato che, dopo aver riscontrato l'esistenza di cartelle non regolarmente notificate, intendeva contestarle prima di accedere a una procedura di composizione della crisi, per definire correttamente la propria esposizione debitoria.
La Consulta ha chiarito che l'impugnazione diretta è consentita già durante la fase stragiudiziale avviata presso l'Organismo di composizione della crisi (OCC), senza necessità di attendere la presentazione della domanda al giudice competente.
A tal fine, il contribuente deve dimostrare l'avvio di tale fase, la propria condizione di sovraindebitamento e il concreto pregiudizio che il debito iscritto a ruolo potrebbe arrecare alla regolare conclusione della procedura.
Sulla base di questa interpretazione, la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, riconoscendo che la disciplina vigente consente al contribuente di ottenere tutela giurisdizionale anticipata nei casi esaminati.
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