L’ordinanza n. 25106/2026 affronta il tema della compensazione di crediti vantati dai soci nei confronti della società, utilizzata per liberare un aumento di capitale e più nello specifico se debba, questa, seguire il regime dell’atto societario soggetto a imposta fissa oppure se assuma autonoma rilevanza ai fini dell’imposta di registro.
La vicenda trae origine da una delibera assembleare con cui una società, a fronte di perdite rilevanti, aveva azzerato il capitale sociale e deliberato il contestuale aumento del capitale a euro 4.721.802, interamente liberato mediante compensazione di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dai soci verso la società. Il notaio rogante aveva autoliquidato l’imposta di registro in misura fissa, ritenendo che l’operazione dovesse essere ricondotta unitariamente alla disciplina degli atti societari. L’Agenzia delle Entrate aveva invece riliquidato l’imposta applicando l’aliquota proporzionale dello 0,50%, ai sensi dell’art. 6 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986.
I giudici di merito avevano accolto la tesi della società e del notaio, valorizzando il collegamento funzionale tra la compensazione e l’aumento di capitale. Secondo tale impostazione, le compensazioni operate dai soci costituivano una modalità inscindibilmente connessa alla sottoscrizione dell’aumento, priva di autonomia rispetto alla delibera assembleare e non riconducibile a un ordinario rapporto finanziario di mutuo, anche in assenza di un termine di restituzione o di un tasso di interesse.
La Cassazione, invece, ribalta tale ricostruzione. La Corte muove dalla distinzione tra l’atto societario in senso proprio e il distinto negozio attraverso cui il socio utilizza il proprio credito verso la società per liberare l’aumento di capitale. Gli atti societari soggetti al regime dell’art. 4 della Tariffa sono quelli che esprimono la volontà dell’organismo societario; non vi rientrano, invece, gli atti riconducibili al singolo socio, anche quando siano funzionali a un’operazione societaria più ampia.
Il punto centrale della decisione è proprio questo: l’aumento di capitale e la compensazione dei crediti dei soci sono collegati sul piano economico-funzionale, ma restano autonomi sul piano giuridico. L’aumento di capitale è imputabile alla società; la compensazione, invece, è riferibile al singolo socio, che utilizza un proprio credito verso la società per estinguere il debito assunto a seguito della sottoscrizione. La comune finalità di ricostituire o rafforzare il patrimonio sociale non elimina questa autonomia negoziale.
La Corte precisa, inoltre, che il credito utilizzato in compensazione non deve essere necessariamente ricondotto al classico schema del finanziamento soci. Nel caso di specie, infatti, il dato rilevante non era l’esistenza di un finanziamento, ma l’utilizzo di crediti dei soci verso la società, risultanti dalla situazione patrimoniale, per liberare l’aumento deliberato. Proprio per questo, l’atto non può essere assorbito nel regime agevolato previsto per l’aumento di capitale, perché esula dall’ambito strettamente societario e integra un distinto negozio funzionale alla realizzazione dell’operazione.
Da tale ricostruzione deriva l’esclusione dell’imposta fissa. L’art. 4 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986 riguarda gli atti propri della società o degli enti e, quindi, le manifestazioni di volontà dell’organismo societario. La compensazione del credito del socio non è, invece, un atto della società in quanto tale, ma un negozio del socio collegato all’aumento di capitale. Pertanto, non beneficia del medesimo trattamento dell’atto societario e deve essere assoggettata autonomamente a imposta proporzionale.
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