Con la pronuncia n. 26020 del 1° ottobre 2026, la Suprema Corte ha affermato che l'apposizione del visto di conformità è finalizzata ad assicurare un controllo anticipato della spettanza del credito, sicché la sua mancanza, una volta accertata la spettanza sostanziale del credito, rappresenta una violazione meramente formale che non può giustificare il disconoscimento della compensazione dello stesso.
La controversia trae origine dalla notifica di plurimi atti di recupero attraverso cui l’Agenzia delle Entrate contestava ad una società l’indebito utilizzo in compensazione di crediti d’imposta. In particolare, il professionista che aveva apposto il visto di conformità non era abilitato al rilascio della certificazione, in quanto si era iscritto nell’elenco informatizzato dei soggetti abilitati in data posteriore rispetto al rilascio dello stesso. Circostanza, questa, che secondo l’ente impositore avrebbe dovuto comportare il recupero dei crediti compensati. La società proponeva ricorso avverso i menzionati atti di recupero dinnanzi alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado, la quale, accogliendo le doglianze prospettate dal ricorrente, riteneva che le irregolarità rilevate dall'Amministrazione finanziaria non potessero determinare la revoca di crediti dei quali non era contestata l'effettività, valorizzando, inoltre, la posizione incolpevole della contribuente. La Corte di secondo grado, chiamata a fornire una nuova decisione sul caso dall’Agenzia, confermava la bontà della motivazione fornita dai giudici di prime cure, ritenendo l'irregolarità prospettata inidonea a incidere sulla spettanza sostanziale dei crediti. L’Amministrazione finanziaria proponeva ricorso per cassazione sostenendo che il visto di conformità integra un requisito sostanziale, la cui mancanza dà origine ad un’indebita compensazione.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla questione ha, in primo luogo, definito i contorni della controversia. Invero, la stessa precisa che dalle risultanze dei giudizi di merito è emerso come la contestazione dell'Ufficio attenesse esclusivamente alla posteriorità dell'iscrizione nell'elenco informatizzato dei soggetti abilitati da parte del professionista che ha rilasciato il visto, mentre non è mai stata contestata l’effettività dei crediti utilizzati in compensazione.
A questo punto, i giudici di legittimità hanno ricordato che, ai fini della qualificazione di una violazione come sostanziale ovvero meramente formale, quest’ultima può ritenersi sussistente soltanto in presenza della contemporanea ricorrenza di un duplice presupposto: da un lato, che la violazione non arrechi pregiudizio all’esercizio delle attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria e, dall’altro, che essa non incida sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta dovuta ovvero sul versamento del tributo.
La sentenza in commento ha poi ricordato quella che è la funzione propria del visto di conformità, ovvero quella di assicurare un controllo anticipato in ordine all’esistenza e alla spettanza del credito d’imposta, mediante l’attribuzione della relativa verifica a un professionista abilitato.
Applicando tale principio alla fattispecie esaminata, ne consegue che, una volta accertata la spettanza sostanziale del credito d’imposta, l’inosservanza dell’adempimento formale non è idonea, di per sé, né a pregiudicare l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria, né a incidere negativamente sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta o sul versamento del tributo, risolvendosi, pertanto, in una violazione meramente formale, non assimilabile a un omesso versamento.
Inoltre, in materia di sanzioni, gli artt. 10, comma 3, della l. n. 212/2000 e 6, comma 5-bis, del d.lgs. n. 472/1997 sanciscono la necessità di verificare in concreto l’offensività della condotta, principio al quale non può derogarsi neppure nell’ambito delle attività di recupero dei crediti d’imposta utilizzati in compensazione in violazione delle modalità prescritte dalla legge.
Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte ha quindi ritenuto che, nella fattispecie sottoposta al suo esame, la circostanza che la contestazione dell’Ufficio non riguardasse l’effettività dei crediti utilizzati in compensazione, bensì esclusivamente la validità del visto di conformità, apposto da un professionista in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla disciplina di riferimento, ma iscritto nell’elenco informatizzato in data successiva, non fosse idonea a giustificare il recupero dei crediti d’imposta utilizzati in compensazione.
Pertanto, la Corte di cassazione, confermando la bontà della decisione resa in grado di merito, ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.
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