19/10/2026

Corte di Cassazione, ordinanza n. 26337 del 6 ottobre 2026

Con la sentenza n. 26337/2026, la Suprema Corte ha affermato che non può attribuirsi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria una capacità di resistenza all’annullamento dell’avviso di accertamento.

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Il giudizio scaturiva dall’impugnazione della comunicazione preventiva di ipoteca, unitamente agli avvisi di accertamento e alle cartelle di pagamento quali atti presupposti. Sia la CTP che la CTR accoglievano parzialmente il ricorso del contribuente, sul presupposto che fossero state ritualmente notificate solo talune cartelle e taluni avvisi.

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Con ricorso per Cassazione, il contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 67-bis del D.Lgs. n. 546/1992, che stabilisce che le sentenze delle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado sono esecutive. In particolare, il giudice di secondo grado aveva rilevato come la sentenza di primo grado non fosse entrata nel merito della notifica della cartella, ma si era limitata a non ammettere i documenti prodotti dall’Agenzia delle Entrate perché depositati tardivamente, a ridosso dell’udienza.
La Cassazione, in accoglimento del ricorso, riconosce come tale aspetto risulti rilevante in quanto dirimente è non tanto l’argomentazione posta a fondamento della decisione, quanto la circostanza se la cartella, che costituiva uno degli atti presupposti alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, fosse stata annullata, effettivamente, o meno.

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La Cassazione richiama l’orientamento delle Sezioni Unite sul punto. Anzitutto, il processo tributario è annoverabile non tra quelli di "impugnazione-annullamento" bensì tra quelli di "impugnazione-merito", in quanto diretto non alla mera eliminazione dell’atto impugnato, ma, estendendosi al rapporto d’imposta, alla pronunzia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione del contribuente sia dell’accertamento dell’Amministrazione finanziaria. Conseguentemente, il giudice tributario ha il potere di annullare, totalmente o parzialmente, l’atto impositivo. Quest’ultimo, rispettivamente in toto o nei limiti della parte annullata, perde efficacia quale titolo idoneo a legittimare, in radice, l’inizio o la prosecuzione di un’azione di riscossione provvisoria, anche avente natura cautelare. Pertanto, alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non può attribuirsi una capacità di resistenza all’annullamento dell’avviso di accertamento, il quale, anche se non irretrattabile in quanto dipendente dall’eventuale proposizione del giudizio di impugnazione, ne costituisce in ogni caso il presupposto di base.

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In sostanza, l’annullamento dell’atto impositivo, anche con sentenza non passata in giudicato, preclude qualsiasi iniziativa riconducibile all’attività di riscossione, compresa quella idonea ad assicurare il buon esito di quest’ultima, come nel caso dell’iscrizione ipotecaria, che incide direttamente sul patrimonio del contribuente in presenza di un titolo annullato.
In ragione di tale statuizione, la Cassazione rinvia al giudice di merito per un nuovo accertamento.

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Notifica iscrizione ipotecaria e atto presupposto annullato
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