12/10/2026

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, sentenza n. 2578 del 15 giugno 2026

Con la sentenza n. 2578 del 15 giugno 2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano ha affermato che l’impianto fotovoltaico integrato nella copertura di un capannone e destinato all’autoconsumo aziendale non costituisce unità immobiliare autonoma, non va censito separatamente in catasto e non concorre, quale bene a sé stante, alla formazione della base imponibile IMU, configurandosi come mera pertinenza del fabbricato principale.

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La vicenda trae origine da plurimi avvisi di accertamento attraverso cui l’Agenzia delle Entrate contestava ad una società l’omesso pagamento dell’IMU in relazione all’impianto fotovoltaico installato sul tetto di un capannone. In particolare, l’Ufficio contestava alla contribuente la mancata considerazione dell’impianto nel calcolo della base imponibile ai fini IMU. Avverso tali avvisi il contribuente proponeva ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano deducendo la non assoggettabilità all’IMU dell’impianto fotovoltaico in quanto utilizzato per finalità di autoconsumo e installato sul tetto del capannone ove la società esercita la propria attività produttiva. Si costituiva il Comune confermando la legittimità del proprio operato.

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I Giudici di merito, investiti della questione, osservano innanzitutto che, in linea generale, un impianto fotovoltaico al servizio dell'abitazione principale o di un'unità immobiliare e destinato alla produzione di energia elettrica per l’autoconsumo non è soggetto a un accatastamento autonomo e non richiede il pagamento dell’IMU.

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Quanto agli impianti installati su immobili strumentali, la Corte effettua una distinzione fondamentale: se l'impianto è di grandi dimensioni e produce energia per la vendita potrebbe richiedere un accatastamento autonomo nella categoria D e generare un aumento della base imponibile, se, al contrario, è destinato alla produzione di energia per l'autoconsumo aziendale allora non rileva ai fini del calcolo dell’IMU.

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A conferma di tale impostazione, i Giudici richiamano altresì la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27 del 13 giugno 2016, attraverso cui l’Amministrazione finanziaria ha precisato la natura di pertinenza degli impianti fotovoltaici installati su edifici e su aree di pertinenza, con conseguente assenza di obbligo di accatastamento degli stessi come unità immobiliari autonome.
Applicando tale disciplina al caso di specie, i Giudici di prime cure hanno osservato che l’impianto fotovoltaico oggetto degli avvisi di accertamento non può essere considerato dotato di un’autonoma rendita catastale, essendo una semplice pertinenza a destinazione dell’immobile principale e, pertanto, non può rilevare ai fini del calcolo dell’IMU.

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Alla luce delle motivazioni rese, la Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Milano ha annullato gli avvisi di accertamento impugnati.

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L’impianto fotovoltaico ai fini IMU
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