6/10/2026

Agenzia delle Entrate - Risposta ad interpello n. 177 del 23 settembre 2026

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 177/2026, è intervenuta sul trattamento fiscale convenzionale dei redditi di pensione pubblica percepiti da un soggetto con doppia nazionalità italiana e svizzera. In particolare, nel caso di specie, il contribuente dichiarava di essere in procinto di trasferire la propria residenza in Italia. Avendo prestato servizio presso un’amministrazione centrale dello Stato svizzero, rappresenta che, in relazione a tale rapporto, negli anni in cui sarà residente in Italia, percepirà una rendita pensionistica erogata nell’ambito del sistema previdenziale svizzero.

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Secondo la soluzione prospettata dal contribuente, la pensione oggetto d'istanza rientra nell’ambito applicativo dell’art. 19 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Svizzera, laddove prevede che le pensioni pagate da uno Stato contraente ad una persona fisica cittadina di detto Stato a titolo di servizi resi precedentemente, sono imponibili soltanto nello Stato erogatore. Ed infatti, la Convenzione non subordina l’applicazione dell’art. 19 al possesso esclusivo della cittadinanza dello Stato erogatore, né prevede limitazioni in presenza di doppia cittadinanza. Il requisito convenzionale sarebbe, infatti, formulato in termini positivi, richiedendo esclusivamente il possesso della cittadinanza dello Stato che versa gli emolumenti pensionistici.

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L’Agenzia delle Entrate, nel fornire il proprio parere, ricorda che ai sensi dell’art. 3, comma 1, del TUIR, dal momento del trasferimento della residenza fiscale in Italia, ciascun contribuente deve assoggettare ad imposizione nel nostro Paese il suo reddito complessivo, formato da tutti i redditi posseduti nei periodi d’imposta di riferimento, al netto degli oneri deducibili. Tra tali redditi sono ricompresi anche i redditi di pensione di cui all’art. 49, comma 2, lett. a), del TUIR, secondo cui costituiscono redditi di lavoro dipendente e sono, quindi, imponibili ai fini IRPEF "le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparate". Tuttavia, in virtù del principio della prevalenza del diritto convenzionale sul diritto interno, occorre prendere in considerazione la Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Svizzera.

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Rilevante nel caso di specie è il citato art. 19, la cui disciplina trova applicazione in ipotesi di "pensioni pubbliche o trattamenti pensionistici pubblici" corrisposti ad una persona fisica a fronte dello svolgimento di un’attività di lavoro dipendente, al ricorrere delle seguenti condizioni: il trattamento pensionistico deve essere erogato da Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, da una persona giuridica o da un ente autonomo di diritto pubblico di detto Stato; la corresponsione di tale emolumento deve avvenire in corrispettivo di servizi resi allo Stato, ai suoi enti locali o enti di diritto pubblico; la persona fisica deve essere in possesso della nazionalità dello Stato erogatore.

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Pertanto, la formulazione dell’art. 19 non dà rilievo alla circostanza che il contribuente abbia la nazionalità anche dell’altro Stato contraente e non prevede deroghe in ipotesi di doppia nazionalità. Da ciò consegue che, in base al significato letterale della disposizione, ai fini dell’applicazione di un regime di tassazione esclusiva delle pensioni pubbliche nello Stato contraente da dove provengono dette remunerazioni è sufficiente che il pensionato abbia la nazionalità di tale Paese, non assumendo rilievo il possesso della nazionalità dell’altro Stato.

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Nel caso di specie, l’Amministrazione finanziaria ritiene che siano state integrate tutte le sopra citate condizioni di applicazione dell’art. 19 della Convenzione Italia-Svizzera.

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6/10/2026

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Trattamento convenzionale dei redditi di pensione pubblica
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