Con il principio di diritto n. 2 del 22 settembre 2026, l’Agenzia delle Entrate, si è pronunciata sulla possibilità di presentare la dichiarazione integrativa relativamente all’imposta sui servizi digitali.
L’imposta sui servizi digitali è disciplinata dall’art. 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019). L’imposta si applica ai ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi di: i) veicolazione di un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia; ii) messa disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi; iii) trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale. Peraltro, la stessa imposta si applica a tutti soggetti che, nel corso dell’anno solare, sono esercenti attività d'impresa nel territorio dello Stato e che, singolarmente o a livello di gruppo, realizzano un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750 milioni di euro.
Chiarita la natura e gli ambiti di applicazione dell’imposta sui servizi telematici, l’Agenzia ha proceduto richiamando il prot. n. 13185, emanato dal Direttore dell'Agenzia delle entrate il 15 gennaio 2021, relativo alle modalità di versamento dell’imposta. L’Agenzia ha affermato che, per l’imposta in oggetto, la richiesta di rimborso delle eccedenze va formulata mediante la dichiarazione annuale dell'imposta, laddove la stessa sia presentata; nel caso in cui il contribuente non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione ISD, egli ha la possibilità di richiedere il rimborso della maggiore imposta versata, mediante apposita istanza da presentare all’Agenzia.
Peraltro, così come chiarito dal citato Provvedimento del Direttore dell'Agenzia, sono applicabili all’imposta sui servizi telematici le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativo alle modalità di presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'IRAP e all'IVA, in quanto compatibili con la disciplina dell’imposta sui servizi digitali.
In ragione di quanto detto, l’Agenzia ha ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla possibilità di presentare delle dichiarazioni integrative, di cui all’art. 8, comma 6-bi, del d.P.R. 322/1998, anche per l’imposta sui servizi digitali.
Ciò posto, l’Agenzia ha altresì chiarito che il credito eventualmente emergente dalle dichiarazioni integrative non può utilizzarsi in compensazione orizzontale.
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