Con la riposta ad interpello n. 178 del 30 settembre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che non sussiste in capo all’ente bilaterale l’obbligo di comunicare all’Agenzia i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate, ai sensi di quanto disposto dall’art. 78, comma 25-bis, della l. n. 413 del 1991, in quanto da tale rimborso non deriva alcun beneficio fiscale in capo all’ente.
Nel caso di specie, un Ente bilaterale intende erogare contributi ai propri iscritti rimborsando le spese sanitarie sostenute da questi ultimi. Pertanto, con istanza di interpello l’Ente richiede all’Agenzia delle Entrate se, in applicazione del comma 25-bis dell’art. 78 L. 30 dicembre 1991, n. 413, vi sia l’obbligo su di lui gravante di trasmettere all’Agenzia i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate.
L’art. 78, comma 25-bis della L. 413/1991, stabilisce l’obbligo per "gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale che nell'anno precedente hanno ottenuto l'attestazione di iscrizione nell'Anagrafe dei fondi integrativi del servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché' gli altri fondi comunque denominati" di trasmettere all’Agenzia una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate.
Il richiedente, da parte sua, sostiene di non rientrare nell’ambito soggettivo di applicazione previsto dal citato comma 25-bis, in quanto gli enti bilaterali sono inquadrati dal d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (Legge Biagi). In particolare, all’art. 2, lett. h), del richiamato decreto viene definita la natura degli enti bilaterali, i quali sono "associazioni non riconosciute" senza scopo di lucro, bilateralmente governati dalle parti sociali firmatarie del CCNL che le ha istituite.
Gli enti bilaterali assolvono ad una pluralità di funzioni e perseguono una pluralità di scopi, pertanto, contrariamente a quanto accade con le ONLUS, le ODV o le IPAB, le quali operano per fornire aiuti a persone in stato di bisogno, gli enti bilaterali operano nel contesto del mercato del lavoro e delle relazioni industriali ed eventuali funzioni di tipo assistenziale non hanno il carattere dell’esclusività.
L’Agenzia delle Entrate ha in primo luogo statuito che laddove il rimborso delle spese sanitarie si riferisca a spese rimaste a carico del contribuente non vi è obbligo di comunicazione dei dati relativi alle spese sanitarie rimborsate.
Così opinando, chiarito che la specifica qualificazione della natura dell’ente in ragione del suo fine assistenziale rientra nella competenza del Ministero della Salute, l’Agenzia delle Entrate ha statuito che le attività svolte dall'ente bilaterale istante sono finanziate mediante contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori stessi. Pertanto, non sussistendo un beneficio fiscale in capo al lavoratore a fronte del versamento del contributo, deve ritenersi che le spese sanitare rimborsate dall’ente rimangano comunque a carico del lavoratore; di conseguenza, l’Agenzia ha ritenuto che non sussistesse in capo all’istante alcun obbligo di comunicazione delle spese sanitarie rimborsate ai sensi dell'articolo 78, comma 25-bis, della l. n. 413 del 1991.
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