6/10/2026

Corte di Cassazione, ordinanza n. 25516 del 18 settembre 2026

Con l’ordinanza n. 25516/2026, la Suprema Corte ha negato che l’istanza di rateizzazione presentata dal contribuente costituisce acquiescenza al debito tributario.

‍
Nel caso di specie, la società contribuente impugnava in primo grado la cartella di pagamento con la quale l’Agenzia delle Entrate, a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, aveva recuperato la somma a titolo di IVA non versata per l’anno d’imposta 2018. Mentre in primo grado la cartella di pagamento veniva integralmente annullata, i giudici di secondo grado, sul presupposto che l’istanza di rateizzazione presentata dalla società integrasse una forma di acquiescenza della stessa alla pretesa creditoria, annullavano la cartella limitatamente alla somma già versata in esito alla concessa dilazione.
Mediante ricorso per Cassazione la società lamenta che la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha erroneamente ritenuto che l’istanza di rateizzazione abbia valore di acquiescenza rispetto all’obbligazione tributaria.

‍
La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso della contribuente, richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia, ha statuito che costituisce principio generale nel diritto tributario la circostanza secondo cui non è possibile attribuire al puro e semplice riconoscimento del contribuente di essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione o di altri benefici), l’effetto di precludere ogni contestazione in ordine all’an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario. Difatti, la legge non ammette che l’obbligazione tributaria trovi la sua base nella volontà del contribuente. Le manifestazioni di volontà del contribuente, pertanto, quando non esprimono una chiara rinunzia al diritto di contestare l’an debeatur, debbono ritenersi giuridicamente rilevanti solo per ciò che concerne il quantum debeatur, nel senso di vincolare il contribuente ai dati a tal fine forniti o accettati.

‍
L’istanza di rateizzazione del debito tributario portato da cartelle esattoriali integra esclusivamente un riconoscimento del debito tale da interrompe la prescrizione ai sensi dell’art. 2944 c.c., ma non costituisce acquiescenza da parte del contribuente in ordine all’an della pretesa.

‍
#acquiescenza #rateizzazione #interruzione

6/10/2026

Agenzia delle Entrate, principio di diritto n. 2 del 22 settembre 2026

Dichiarazioni integrative per l’imposta sui servizi digitali
6/10/2026

Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 178 del 30 settembre 2026

Obbligo di comunicazione delle spese sanitarie rimborsate da parte di un ente bilaterale
6/10/2026

Agenzia delle Entrate - Risposta ad interpello n. 177 del 23 settembre 2026

Trattamento convenzionale dei redditi di pensione pubblica
Se desiderate avere maggiori informazioni potete scrivere alla nostra segreteria tramite il form di contatto.
Contattaci