4/11/2024

Agenzia delle Entrate - Risposta a interpello n. 210 del 2024

Con la risposta a interpello n. 210 del 23 ottobre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di mancato pagamento di una fattura emessa in regime di split payment, è possibile emettere una nota di variazione in diminuzione anche oltre il termine annuale. L’Agenzia ha specificato che, poiché l’IVA diventa esigibile solo al momento del pagamento, il fornitore può rettificare l’importo originario della fattura senza essere vincolato dal limite di un anno. Questo trattamento evita che l’IVA non incassata confluisca nella liquidazione periodica del fornitore, il quale dovrà limitarsi a registrare la variazione senza diritto alla detrazione dell'imposta.

In caso di mancato pagamento, quindi, il cedente/prestatore può emettere la nota di variazione con riferimento alla fattura originaria e procedere alla rettifica nei registri IVA, sempre che il cessionario/committente non abbia esercitato l’opzione per anticipare l’esigibilità dell’imposta (circostanza che avrebbe richiesto il rispetto del termine annuale).

In conclusione, in regime di split payment, il fornitore può emettere la nota di variazione in diminuzione anche oltre un anno dall’emissione della fattura, in quanto l’IVA resta esigibile solo con il pagamento del corrispettivo, garantendo così un corretto allineamento contabile.

#SplitPayment #IVA #NotaDiVariazione #AgenziadelleEntrate

12/2/2026

Cass. pen., Sez. III, sentenza 7 gennaio 2026, n. 279

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12/2/2026

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12/2/2026

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l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il regime del “realizzo controllato” di cui all’art. 177, comma 2, TUIR...
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