12/2/2026

Cass. pen., Sez. III, sentenza 7 gennaio 2026, n. 279

Con la sentenza n. 279/2026, la Cassazione penale è intervenuta su due profili dell’art. 11 del D.Lgs. 74/2000: (i) i requisiti della condotta “fraudolenta” e (ii) l’individuazione/ quantificazione del profitto confiscabile.

Quanto al primo aspetto, la Corte ha chiarito che, trattandosi di reato di pericolo concreto, è sufficiente l’idoneità ex ante degli atti simulati o fraudolenti a rendere inefficace la riscossione coattiva, senza che sia richiesto l’effettivo verificarsi dell’evento. Tuttavia, la “fraudolenza” non può essere ricondotta alla sola diminuzione della garanzia patrimoniale, occorrendo gli elementi di artificio o inganno, idonei a rappresentare a terzi una riduzione patrimoniale non corrispondente al vero.

Per quanto concerne il tema della confisca, pur richiamando l’orientamento secondo cui, nel reato ex art. 11, il profitto è individuabile nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, la Cassazione ha evidenziato che il riferimento “sic et simpliciter” al valore complessivo dei beni oggetto dell’atto fraudolento può condurre a esiti manifestamente sproporzionati quando tale valore risulti molto superiore al debito tributario. È dunque emersa l’esigenza di parametrare la quantificazione a criteri ricavabili dalla disciplina della riscossione coattiva, così da preservare la funzione di tutela della garanzia senza determinare un sacrificio patrimoniale eccedente.

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Cass. pen., Sez. III, sentenza 7 gennaio 2026, n. 279

Nel reato ex art. 11 D.Lgs. 74/2000 la “fraudolenza” non coincide con la mera diminuzione delle garanzie, essendo necessario un quid pluris...
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