L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 274/2025, ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale degli emolumenti differiti.
Nel caso di specie, la società istante, in qualità di sostituto d’imposta, aveva operato le ritenute sui redditi di lavoro dipendente erogati a tre suoi lavoratori dipendenti provenienti dall’estero applicando il regime speciale per i lavoratori impatriati dal 2021 al 2024, risultandone integrati per tali periodi d’imposta i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dall’art. 16 del d.lgs. n. 147/2015. Prima della cessazione del rapporto di lavoro con la società avvenuto nel 2024 e del loro successivo trasferimento della residenza fiscale in Grecia, la società aveva attribuito ai medesimi dipendenti degli emolumenti differiti, ossia riferiti ad attività lavorativa prestata nel territorio dello Stato italiano durante il periodo di fruizione del regime ma che i dipendenti avrebbero maturato nel 2025.
La società ritiene di poter applicare il regime speciale anche per i redditi di lavoro dipendente di natura differita, considerando che i compensi da piani di incentivazione azionaria (quali, stock option e altri strumenti analoghi) sono qualificati come redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 49 TUIR e che, in base al combinato disposto degli artt. 3 e 23, comma 1, lett. c), TUIR, per i soggetti non residenti, ai fini IRPEF, si considera prodotto in Italia esclusivamente il reddito di lavoro dipendente ivi prestato. L’istante richiama inoltre la risposta ad interpello n. 81/2025 con cui l’Agenzia delle Entrate aveva ribadito la necessità del criterio di collegamento territoriale tra reddito prodotto e attività lavorativa, con la conseguenza che, qualora il beneficiario non risulti residente in Italia durante il vesting period, ai fini fiscali, si prescinde dal momento dell’effettiva percezione.
L’Agenzia delle Entrate, nel fornire la propria risposta, analizza la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Grecia, il cui art. 15 stabilisce, come regola generale, per i redditi di lavoro dipendente, la tassazione esclusiva dello Stato di residenza del contribuente (nella specie, la Grecia) e, come eccezione, la tassazione concorrente tra lo Stato di residenza e quello di svolgimento dell’attività lavorativa (nella specie, l’Italia). Inoltre, ricorda che, secondo i criteri elaborati dall’OCSE, il collegamento con il territorio italiano si considera sussistente qualora nel vesting period, ossia nel periodo di maturazione del diritto, il dipendente abbia svolto attività di lavoro nel territorio italiano e, pertanto, il reddito rileva fiscalmente in Italia.
Dunque, ai fini convenzionali, sussiste il diritto dello Stato italiano, quale Stato della fonte, di tassare i redditi da partecipazione ai piani di incentivazione azionaria per la parte riferita all’attività lavorativa effettivamente prestata in Italia. L’Agenzia delle Entrate, in definitiva, ha stabilito che i dipendenti della società non potranno beneficiare del regime impatriati con riferimento agli emolumenti differiti, i quali dunque concorreranno alla formazione del reddito secondo le regole ordinarie.
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