L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 292/2025, ha fornito chiarimenti sull’applicazione del regime agevolativo previsto dall’art. 24-ter del TUIR in caso di redditi percepiti da un soggetto che, trasferendosi in Italia, procede alla liquidazione delle società estere.
Nel caso di specie, il contribuente istante, fiscalmente residente in Francia, titolare di redditi di pensione di fonte estera di cui all’art. 49, comma 2, lett. a) del TUIR, intende trasferire la propria residenza in Italia in un Comune del Mezzogiorno con popolazione non superiore ai 20 mila abitanti e intende procedere alla messa in liquidazione delle società estere da lui partecipate e/o controllate tramite cui ha esercitato la propria attività lavorativa all’estero. Avendo intenzione di esercitare l’opzione ex art. 24-ter del TUIR, che prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota al 7% per ciascun periodo d’imposta di validità dell’opzione sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera, ritiene che rientrino in tale regime anche i redditi percepiti a fronte dell’eventuale avanzo di liquidazione quali redditi di capitale.
L’Agenzia delle Entrate, nel fornire la propria interpretazione, richiama la circolare n. 21/E del 2020, laddove ha precisato che possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva i redditi di qualunque categoria prodotti all’estero sulla base di criteri speculari a quelli previsti dall’art. 23 TUIR, che prevede i casi in cui si considerano prodotti nel territorio dello Stato italiano i redditi percepiti da soggetti non residenti. Come già chiarito in altri documenti di prassi, poiché si considerano prodotti all’estero i redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti, i dividendi percepiti dal neo-residente si considerano inclusi tra i redditi esteri e pertanto possono beneficiare del regime opzionale ex art. 24-ter.
Sulla base di tali premesse, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello in commento, giunge ad affermare che, poiché ai sensi dell’art. 47, comma 7, TUIR i redditi derivanti dalla liquidazione di una società sono redditi di capitali, dalla lettura “a specchio” dell’art. 23, lett. b), TUIR deriva che il reddito derivante dalla liquidazione di una società estera costituisce reddito di capitale prodotto all’estero, come tale rientrante nell’ambito applicativo del regime opzionale quale reddito di capitale.
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