Con la Risposta n. 131/2026 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito i criteri per la determinazione della base imponibile dell'imposta sulle successioni nell'ipotesi in cui il de cuius abbia acquistato titoli di Stato prima del decesso, ma il relativo addebito sul conto corrente sia stato contabilizzato solo successivamente.
L'Amministrazione finanziaria ha ribadito che, ai fini della ricostruzione dell'attivo ereditario, assume rilievo il momento in cui l'operazione di acquisto si è perfezionata e non quello in cui è stato effettuato il mero regolamento contabile. La successiva annotazione sul conto corrente ha, infatti, natura esclusivamente contabile e non incide sull'effettiva consistenza patrimoniale esistente alla data di apertura della successione.
Nel caso esaminato, l'ordine di acquisto dei BOT era stato eseguito prima del decesso della contribuente, mentre il relativo addebito sul conto corrente era avvenuto soltanto nei giorni successivi. Per tale ragione, gli eredi potranno determinare il saldo del conto corrente sottraendo l'importo dell'operazione già perfezionata, pur in presenza di una contabilizzazione successiva da parte della banca.
La risposta ha dunque confermato che la base imponibile dell'attivo ereditario deve essere determinata considerando le operazioni effettivamente perfezionate alla data della successione, privilegiando la realtà giuridica e sostanziale rispetto alle sole risultanze contabili dell'istituto di credito.
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