Con la pronuncia n. 23740 del 4 giugno 2026, la Suprema Corte ha affermato che, nell’ambito del sequestro preventivo, il "periculum in mora" non può considerarsi esistente per il solo fatto che il contribuente sia titolare di un patrimonio inferiore a quello suscettibile di confisca. In particolare, il provvedimento che dispone il sequestro preventivo del profitto del reato individuando il "periculum in mora" nel solo mancato pagamento delle rate di un piano di rateazione concluso con l’Ufficio, deve ritenersi illegittimo.
Il giudizio trae origine da un sequestro preventivo emesso nei confronti di una società dal Giudice per le indagini preliminari con riguardo al delitto di cui all'art. 10-ter del d.lgs n. 74/2000, contestato per gli anni d’imposta 2021 e 2022. Avverso tale decreto, la società proponeva ricorso innanzi al Tribunale del riesame, il quale rigettava la richiesta ex art. 324 c.p.p. in quanto la contribuente non aveva onorato al piano di rateizzazione pattuito con l’Ufficio. A fronte di tale pronuncia, la società proponeva ricorso per Cassazione deducendo l'inosservanza dell'art. 321 c.p.p. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
Investita della questione, la Suprema Corte ha preliminarmente preso atto delle risultanze in fatto, peraltro non contestate nemmeno dalla ricorrente, secondo cui il contribuente non aveva aderito ad alcun piano di rateizzazione nei termini di legge, mentre tale adesione era avvenuta solo successivamente e, peraltro, il relativo piano di ammortamento non risultava onorato neppure in minima parte.
Ebbene, a fronte di tale situazione, secondo la Corte, la motivazione adottata dal giudice del riesame costituisce una motivazione apparente, in quanto non ha analizzato quali oggettivi indicatori giustificherebbero l’anticipata apprensione del bene.
La Cassazione, richiamando alcuni suoi precedenti, ricorda che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, c.p.p., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 c.p., deve contenere la motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio.
Il mero mancato pagamento delle rate non può integrare, per sé solo, il requisito del "periculum in mora"; la maggiore o minore solidità patrimoniale del soggetto destinatario della misura, seppur può essere tenuta in considerazione ai fini dell’applicazione della misura preventiva, non può ritenersi da sola sufficiente, salvo vanificare l’obbligo di motivazione che le Sezioni Unite hanno inteso, al contrario, rafforzare.
Sulla base delle considerazioni dianzi esposte, la Suprema Corte esprime il principio di diritto secondo cui è illegittimo il provvedimento che dispone il sequestro preventivo del profitto del reato individuando il "periculum in mora" nel solo mancato pagamento delle rate, senza precisare quali oggettivi indicatori giustifichino l’anticipata apprensione del denaro rispetto al momento naturale della conclusione del processo.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della contribuente, annullando l’ordinanza impugnata relativamente alle esigenze cautelari e rinviando per nuovo giudizio al Tribunale competente.
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