Con la Risposta n. 234 del 9 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso di un creditore che, a seguito di un concordato preventivo in continuità della propria controparte, intendeva emettere nota di variazione IVA per la parte di credito falcidiata.
L’Amministrazione ha precisato che:
- il principio della consecuzione tra procedure concorsuali non si applica automaticamente tra due concordati successivi, salvo accertamento di unicità di causa da parte del giudice;
- per l’emissione della nota di variazione occorre riferirsi alla data di avvio della seconda procedura, se questa è successiva al 26 maggio 2021, con applicazione delle regole introdotte dal Decreto Sostegni-bis;
- il creditore che non si avvale della facoltà di emettere la nota già all’apertura della procedura può attendere l’esito definitivo: in caso di esito infruttuoso, il mancato pagamento attestato dall’omologa del piano rappresenta un autonomo presupposto per la variazione in diminuzione ex art. 26, co. 2, DPR 633/1972.
In conclusione, la soluzione prospettata dal contribuente è stata accolta: la nota di variazione IVA potrà essere emessa legittimamente al termine della procedura concordataria, se infruttuosa.
#agenziadelleentrate #IVA #notedivariazione #concordatopreventivo #consecuzione #interpelli #sostegnibis