15/9/2025

Agenzia delle Entrate- Risposta a interpello n. 234 del 2025

Con la Risposta n. 234 del 9 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso di un creditore che, a seguito di un concordato preventivo in continuità della propria controparte, intendeva emettere nota di variazione IVA per la parte di credito falcidiata.

L’Amministrazione ha precisato che:

  • il principio della consecuzione tra procedure concorsuali non si applica automaticamente tra due concordati successivi, salvo accertamento di unicità di causa da parte del giudice;
  • per l’emissione della nota di variazione occorre riferirsi alla data di avvio della seconda procedura, se questa è successiva al 26 maggio 2021, con applicazione delle regole introdotte dal Decreto Sostegni-bis;
  • il creditore che non si avvale della facoltà di emettere la nota già all’apertura della procedura può attendere l’esito definitivo: in caso di esito infruttuoso, il mancato pagamento attestato dall’omologa del piano rappresenta un autonomo presupposto per la variazione in diminuzione ex art. 26, co. 2, DPR 633/1972.

In conclusione, la soluzione prospettata dal contribuente è stata accolta: la nota di variazione IVA potrà essere emessa legittimamente al termine della procedura concordataria, se infruttuosa.

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28/7/2026

Corte di Cassazione, ordinanza n. 23044 del 10 luglio 2026

Con l’ordinanza n. 23044 del 10 luglio 2026, la Cassazione ha affermato che in tema di impugnazione della cartella di pagamento e/o dell’intimazione di pagamento...
28/7/2026

Agenzia delle Entrate - Risposta ad interpello n. 134 del 6 luglio 2026

Con la risposta ad interpello n. 134 del 6 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, in tema di agevolazione sulle imposte di registro, ipotecaria e catastale...
28/7/2026

Agenzia delle Entrate – Risposta a interpello n. 150 del 2026

Alla realizzazione della nuova sede di un'associazione di promozione sociale è applicabile l'aliquota agevolata del 10% ove l'intervento integri...
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