Con la Risposta a interpello n. 290 del 12 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di una contribuente residente in Italia, unica erede di un cittadino italo-statunitense, che nel 2024 ha percepito la liquidazione di un fondo pensione USA alimentato da contributi volontari del de cuius.
L’Agenzia ha precisato che: (i) la somma percepita non costituisce reddito di capitale, ma reddito assimilato a lavoro dipendente ai sensi dell’art. 49, comma 2, lett. a), TUIR; (ii) l’importo deve essere assoggettato a tassazione separata in Italia; (iii) la ritenuta del 10 per cento operata negli USA non è conforme alla Convenzione Italia- USA contro le doppie imposizioni, che prevede la tassazione esclusiva nello Stato di residenza del percettore; (iv) l’erede dovrà pertanto richiedere il rimborso della ritenuta negli Stati Uniti o, in alternativa, attivare la procedura amichevole ex art. 25 della Convenzione.
In sintesi, la liquidazione di un fondo pensione statunitense ereditato è tassabile in Italia come pensione, e non come plusvalenza o reddito di capitale.
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