La risoluzione n. 24/2026 chiarisce le modalità applicative del regime temporaneo introdotto dalla legge di bilancio 2026 per la deduzione delle svalutazioni su crediti verso la clientela rilevate dagli intermediari finanziari in applicazione del modello delle perdite attese previsto dall’IFRS 9. Il documento prende posizione, in particolare, sul criterio di determinazione dell’importo da ripartire in cinque esercizi: se le svalutazioni debbano essere considerate al lordo oppure al netto delle rivalutazioni contabilizzate nel medesimo periodo d’imposta.
Il dubbio trae origine dall’art. 1, comma 56, della legge n. 199/2025, che, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i tre successivi, deroga alla regola della deducibilità integrale delle svalutazioni nell’esercizio di rilevazione. Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, la disposizione opera quindi dal 2026 al 2029 e riguarda esclusivamente le svalutazioni derivanti dall’adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite attese relative ai crediti classificati nel primo e nel secondo stadio di rischio. Tali componenti negativi sono deducibili, ai fini IRES e IRAP, in quote costanti nell’esercizio di iscrizione in bilancio e nei quattro successivi.
Per comprendere la portata del chiarimento, l’Agenzia ricostruisce anzitutto il funzionamento del modello di impairment introdotto dall’IFRS 9. A differenza del precedente IAS 39, fondato sulla rilevazione delle perdite già sostenute e subordinato al verificarsi di uno specifico evento di inadempimento, l’Expected Credit Loss model impone di stimare e contabilizzare le perdite attese fin dal momento iniziale e di aggiornarne periodicamente l’ammontare in funzione dell’evoluzione del rischio di credito. La perdita attesa viene rilevata a conto economico in contropartita di un apposito fondo, anche prima che l’insolvenza del debitore si sia effettivamente manifestata.
Sul piano fiscale, il coordinamento tra IFRS 9 e determinazione delle basi imponibili IRES e IRAP è stato disciplinato dal D.M. 10 gennaio 2018. Per gli intermediari finanziari, l’art. 106, comma 3, TUIR prevede ordinariamente la deduzione integrale, nell’esercizio di iscrizione, delle svalutazioni e delle perdite su crediti verso la clientela, precisando però che le svalutazioni devono essere assunte al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. Analogo criterio opera ai fini IRAP, per la quale concorrono alla base imponibile le rettifiche e le riprese di valore nette relative al deterioramento dei crediti verso la clientela.
La legge di bilancio 2026 interviene su questo assetto per attenuare l’effetto fiscale immediato delle perdite attese relative ai crediti classificati negli stage 1 e 2. La rilevazione contabile di tali perdite anticipa infatti la deduzione di oneri collegati a rischi che non si sono ancora tradotti in una situazione di effettivo deterioramento. Il legislatore non ne ha tuttavia escluso la rilevanza fiscale, ma ne ha diluito la deduzione lungo un periodo di cinque esercizi.
Il punto centrale della risoluzione è che tale differimento temporale non modifica il criterio con cui deve essere individuata la svalutazione fiscalmente rilevante. Secondo l’Agenzia, le disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2026 devono essere lette in coordinamento con l’art. 106, comma 3, TUIR e con le corrispondenti regole IRAP. Ne consegue che l’importo da suddividere in quinti non coincide con il valore lordo delle svalutazioni iscritte nell’esercizio, ma con il saldo risultante dopo aver sottratto le rivalutazioni dei medesimi crediti contabilizzate nello stesso periodo d’imposta in conformità all’IFRS 9.
La soluzione evita che il differimento venga applicato a una componente negativa superiore a quella effettivamente risultante dal bilancio. Le rivalutazioni, infatti, rappresentano la riduzione o il riassorbimento delle perdite attese precedentemente rilevate e partecipano, insieme alle svalutazioni, alla determinazione della rettifica netta di valore dell’esercizio. Assumere le sole svalutazioni lorde avrebbe spezzato tale relazione e determinato una base di deduzione non coerente né con il dato contabile né con il sistema fiscale ordinario.
La risoluzione precisa inoltre che le attività per imposte anticipate iscritte in conseguenza del nuovo differimento non possono beneficiare del regime di trasformazione previsto per determinate DTA e non rilevano ai fini del relativo canone. La legge stabilisce, infine, che già nella determinazione dell’acconto relativo al primo periodo interessato si debba assumere come imposta del periodo precedente quella calcolata applicando il nuovo regime.
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