Con la risposta a consulenza giuridica n. 15 del 25 novembre 2025, l’Agenzia delle Entrate interviene sul trattamento fiscale dei piloti non residenti e sulla corretta applicazione del regime impatriati, oltre che sul perimetro degli obblighi del sostituto d’imposta. L’istanza proviene da un’associazione di categoria, che chiede di chiarire quali componenti della retribuzione dei piloti debbano considerarsi “prodotte in Italia” nelle tratte internazionali e se esistano specifici doveri informativi del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti.
Sul primo punto, l’Agenzia richiama gli artt. 3 e 23 TUIR: per i soggetti non residenti sono imponibili in Italia solo i redditi “prodotti nel territorio dello Stato”, e, in particolare, i redditi di lavoro dipendente “prestato nel territorio dello Stato”. Tale criterio non dipende dalla qualificazione del volo come interno o internazionale, ma dal luogo in cui la prestazione è effettivamente svolta. Per i piloti, ciò significa che è imponibile in Italia la quota di reddito proporzionale alle ore di lavoro svolte nel territorio nazionale, comprensivo dello spazio aereo sovrastante, mentre resta esclusa la parte riferita ad attività svolta integralmente fuori dai confini (e dallo spazio aereo) italiani.
Questo stesso criterio territoriale viene poi utilizzato per delimitare l’ambito del regime impatriati di cui all’art. 16 D.Lgs. 147/2015. L’Agenzia ribadisce che l’agevolazione – come già chiarito dalla circ. 17/E/2017 – riguarda esclusivamente i “redditi prodotti in Italia”: nel caso dei piloti che rientrano beneficiando del regime speciale, la base ridotta si determina solo sulla quota di retribuzione riferibile alle ore di lavoro svolte nel territorio e nello spazio aereo italiani. La parte di retribuzione collegata ad attività resa all’estero non è fiscalmente localizzata in Italia e, quindi, non può essere assoggettata al regime agevolato. L’agevolazione non si trasforma, dunque, in uno “sconto generalizzato” sulla retribuzione complessiva, ma rimane ancorata al collegamento territoriale con l’Italia.
Quanto alle modalità applicative, la risposta si limita a richiamare il meccanismo ordinario: il lavoratore che intende beneficiare del regime impatriati presenta richiesta scritta al datore di lavoro; il sostituto applica il beneficio in busta paga, assoggettando a tassazione solo la percentuale di reddito imponibile prevista dalla norma, a decorrere dal periodo di paga successivo e in sede di conguaglio. Qualora il datore non abbia potuto riconoscere il regime, il contribuente può fruirne in sede di dichiarazione dei redditi, indicando direttamente il reddito agevolato nella misura ridotta, sempre limitatamente alla parte “prodotta in Italia”.
Sul secondo profilo, relativo ai doveri del sostituto d’imposta, l’Agenzia ricorda che gli obblighi del datore di lavoro sono puntualmente elencati dagli artt. 23 e 64 del D.P.R. 600/1973 e dalle disposizioni in materia di Certificazione Unica: operare le ritenute, effettuare i versamenti, effettuare il conguaglio, rilasciare e trasmettere la CU, conservare la documentazione. Non sono invece ulteriori obblighi “informativi” in senso lato. Si tratta di aspetti che possono al più rilevare sul piano del rapporto di lavoro o della prassi interna, ma che non assumono rilievo tributario in termini di responsabilità del sostituto. Di conseguenza, non vi sono margini per escludere o attenuare le sanzioni previste dall’art. 14 D.Lgs. 471/1997 in caso di omesse o insufficienti ritenute, invocando una presunta “incertezza” sui doveri informativi del datore di lavoro.
In sintesi, la consulenza n. 15/2025 conferma tre punti chiave: per i piloti non residenti è imponibile in Italia solo la quota di reddito riferibile alle ore di lavoro svolte nel territorio e nello spazio aereo italiani; il regime impatriati si applica esclusivamente a tali redditi “localizzati” in Italia; gli obblighi del sostituto d’imposta restano circoscritti a quelli espressamente previsti dalla legge, senza estendersi a generici doveri di consulenza fiscale verso il dipendente.
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