La risposta a interpello n. 126/2026 chiarisce un profilo applicativo di particolare interesse dell’Accordo tra Italia e Svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri e cioè se la localizzazione della sede del datore di lavoro al di fuori dell’area italiana di frontiera possa impedire l’applicazione del relativo regime fiscale. L’Agenzia esclude tale preclusione, distinguendo la condizione territoriale riferita al luogo di svolgimento dell’attività lavorativa da quella concernente la residenza fiscale del datore di lavoro.
Il caso riguarda una lavoratrice fiscalmente residente in Svizzera, in un Comune del Canton Ticino compreso nella fascia di venti chilometri dal confine italiano, che svolge integralmente in Lombardia l’attività di informatrice farmaceutica alle dipendenze di una società italiana avente sede legale in Veneto. L’istante chiedeva se la circostanza che la sede della società fosse situata al di fuori dell’area di frontiera italiana impedisse di applicare il regime previsto dall’Accordo del 23 dicembre 2020, ratificato con la legge n. 83/2023 e applicabile dal 1° gennaio 2024.
L’Agenzia precisa preliminarmente che la verifica dell’effettiva residenza fiscale in Svizzera e della concreta sussistenza di tutti i requisiti richiesti per la qualifica di lavoratore frontaliere implica accertamenti di fatto che non possono essere compiuti in sede di interpello. Il parere è quindi circoscritto alla questione interpretativa relativa alla sede del datore di lavoro, assumendo come veritieri gli elementi rappresentati dalla contribuente.
Il nuovo Accordo ha innovato profondamente la disciplina previgente, estendendo il proprio ambito applicativo anche ai lavoratori residenti in Svizzera che prestano attività in Italia. Ai sensi dell’art. 3, il reddito da lavoro dipendente del frontaliere è imponibile nello Stato in cui l’attività viene esercitata, mediante una ritenuta alla fonte non superiore all’80 per cento dell’imposta ordinariamente applicabile, comprese le addizionali locali. Lo Stato di residenza conserva, a sua volta, il potere di assoggettare a imposizione l’intero reddito, garantendo l’eliminazione della doppia imposizione secondo le regole convenzionali vigenti.
Il punto centrale della risposta è rappresentato dalla definizione di «lavoratore frontaliere» contenuta nell’art. 2, lett. b), dell’Accordo. La disposizione richiede congiuntamente che il lavoratore sia fiscalmente residente in un Comune situato, totalmente o parzialmente, entro venti chilometri dal confine, che svolga un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di tale Stato e che ritorni, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza.
Con riferimento all’Italia, l’«area di frontiera» comprende le Regioni Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta, nonché la Provincia autonoma di Bolzano. Il requisito territoriale riguarda dunque il luogo in cui il lavoratore presta effettivamente la propria attività. Diversamente, per il datore di lavoro l’Accordo richiede soltanto che esso sia fiscalmente residente nell’altro Stato contraente, senza imporre che anche la sua sede sia collocata nella medesima area di frontiera.
Da tale distinzione l’Agenzia trae la conclusione secondo cui la sede legale in Veneto della società datrice di lavoro non impedisce, di per sé, l’applicazione dell’Accordo. È sufficiente che il datore sia fiscalmente residente in Italia e che l’attività venga effettivamente svolta in una delle aree italiane espressamente individuate. Nel caso prospettato, l’integrale svolgimento dell’attività in Lombardia soddisfa quindi il requisito territoriale, ferma restando la necessità di verificare la residenza della lavoratrice nella fascia di confine e il ritorno quotidiano al domicilio svizzero.
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