12/2/2026

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 13 del 2026

La risposta a interpello n. 13/2026 riguarda il caso di un artista operante nel settore musicale che intende affidare, in via esclusiva, a una società l’amministrazione delle proprie quote autorali sui diritti di sfruttamento economico delle opere musicali esistenti e future. In base allo schema contrattuale esaminato, l’artista non cede i diritti d’autore né i diritti patrimoniali, che restano integralmente nella sua titolarità. La società assume un mandato di amministrazione e incasso, a fronte del quale percepisce un compenso percentuale sui proventi futuri lordi generati dallo sfruttamento delle opere. Contestualmente, la società si obbliga a mettere a disposizione dell’artista una somma di denaro qualificata contrattualmente come “provvista provvisoria”, soggetta a obbligo di integrale restituzione, da recuperare tramite compensazione automatica con i proventi futuri incassati in nome e per conto dell’autore.

L’istante chiede, da un lato, se la provvista costituisca reddito imponibile ai fini IRPEF e, dall’altro, come vadano qualificati e tassati i proventi futuri derivanti dallo sfruttamento economico delle opere, ipotizzando che rientrino tra i redditi di cui all’art. 53, comma 2, lett. b), TUIR. L’Agenzia ricostruisce il quadro normativo: ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b), costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo i redditi derivanti dall’utilizzazione economica, da parte dell’autore, di opere dell’ingegno, se non conseguiti nell’esercizio di impresa. L’art. 54-octies TUIR, introdotto dal D.Lgs. 192/2024, prevede poi una deduzione forfetaria delle spese (25% o 40% per i soggetti under 35) sui proventi percepiti. Viene

richiamata, inoltre, la precedente prassi in materia di diritti d’autore musicali e mandato all’incasso, in particolare la risposta n. 325/2023, nella quale è stato affermato che il fatto che il flusso finanziario sia incassato da un soggetto diverso dall’autore non muta né la natura giuridica del rapporto con SIAE/editori, né la qualificazione reddituale dei proventi.

Muovendo da questi presupposti, l’Agenzia distingue nettamente le due componenti. La somma corrisposta a titolo di provvista non integra alcun presupposto impositivo in capo all’artista, poiché, in base alle clausole contrattuali, si tratta di una mera anticipazione di liquidità, non definitivamente acquisita, soggetta a obbligo di integrale restituzione e destinata a essere riassorbita, nel tempo, dai proventi futuri. In quanto tale, la provvista non costituisce corrispettivo né compenso per prestazioni d’opera, ma anticipazione finanziaria: non è imponibile ai fini IRPEF e non deve essere assoggettata a ritenuta alla fonte al momento dell’erogazione.

Diverso il discorso per i proventi futuri derivanti dall’utilizzazione economica delle opere musicali. Nonostante la circostanza che, in forza del mandato all’incasso, tali importi siano materialmente versati alla società e da questa trattenuti, in compensazione, sino al recupero della provvista, la titolarità dei diritti d’autore resta in capo all’artista e il rapporto giuridico sottostante tra autore e SIAE/editori non subisce modifiche. Per l’Agenzia, quindi, la natura di reddito assimilato di cui all’art. 53, comma 2, lett. b), TUIR rimane invariata: i proventi sono tassati secondo il principio di cassa, nel periodo di effettiva percezione, e, se corrisposti da soggetti che rivestono la qualifica di sostituti d’imposta, devono essere assoggettati alla ritenuta a titolo di acconto prevista dall’art. 25, D.P.R. 600/1973, come se fossero pagati direttamente all’autore. La società incaricata dell’amministrazione e dell’incasso è, sul piano tributario, semplice destinataria di un flusso finanziario riconducibile alla sfera reddituale dell’artista.

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12/2/2026

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