4/2/2025

Agenzia delle Entrate Risposta a interpello n. 15 del 2025

Con la risposta a interpello n. 15 del 28 gennaio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di esercitare l’opzione per lo sconto in fattura nell’ambito del Superbonus, in presenza di una variante alla CILAS successiva al 30 marzo 2024.

L’Agenzia ha precisato che:

  1. Il decreto-legge n. 39 del 2024 ha confermato la possibilità di esercitare l’opzione per lo sconto in fattura per i lavori già avviati, a condizione che entro il 30 marzo 2024 sia stata sostenuta almeno una spesa documentata da fattura;
  2. la variazione dell’impresa esecutrice dei lavori, mediante una variante alla CILAS, non influisce sul diritto a usufruire dello sconto in fattura.
  3. per i lavori eseguiti nel 2024 si applica l’aliquota di detrazione del 70%, mentre per quelli sostenuti nel 2025 l’aliquota scenderà al 65%.


In conclusione, nel caso specifico, il condominio istante può continuare ad avvalersi dello sconto in fattura per gli interventi Superbonus, anche per le spese sostenute dopo il 30 marzo 2024, poiché entro tale data era stata sostenuta almeno una spesa relativa ai lavori avviati.

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12/2/2026

Cass. pen., Sez. III, sentenza 7 gennaio 2026, n. 279

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