10/3/2026

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 42 del 18 febbraio 2026

L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 42/2026 ha escluso la natura abusiva di un’operazione di riorganizzazione – conferimento di partecipazioni in holding, in regime di realizzo controllato ex art. 177, co. 2, TUIR, e successiva donazione della nuda proprietà delle quote della holding dal padre ai figli.


Il caso prende le mosse da un gruppo familiare articolato in due società: una immobiliare (Alfa), partecipata al 50% da ciascuno dei due fratelli, e una società operativa (Beta), attiva nel commercio di prodotti petroliferi, partecipata per il 48,2% dal padre e per il 25,6% ciascuno dai figli. In questo contesto i tre programmavano una riorganizzazione in due fasi: in primo luogo, il conferimento con unico atto in una holding di nuova costituzione (holding newco srl) del 100% delle partecipazioni in Alfa e Beta, da parte del padre e dei figli, in regime di realizzo controllato ex art. 177, co. 2, TUIR, con incremento del patrimonio netto della conferitaria in misura pari al costo fiscale delle partecipazioni conferite; in secondo luogo, dopo l’approvazione del primo bilancio della holding, la donazione da parte del padre ai figli della nuda proprietà delle quote della medesima holding, soggetta al regime ordinario dell’art. 16 TUSD, non trattandosi di partecipazione di controllo idonea a fruire dell’esenzione ex art. 3, co. 4-ter, TUSD.


Il dubbio degli istanti nasceva dal confronto tra due scenari: da un lato, la donazione diretta delle quote della società operativa Beta, che avrebbe comportato una base imponibile determinata in proporzione al patrimonio netto di quest’ultima, più elevato; dall’altro, la donazione delle quote della holding, la cui base imponibile – calcolata ex art. 16, lett. b), TUSD sul patrimonio netto della conferitaria – risulta inferiore, in quanto la holding iscrive le partecipazioni conferite al solo costo fiscale (realizzo controllato) e non al loro valore economico complessivo. La combinazione tra conferimento ex art. 177, co. 2, TUIR e successiva donazione delle quote della holding determina, dunque, un risparmio d’imposta rispetto alla donazione diretta delle partecipazioni operative.


Nel parere l’Agenzia richiama innanzitutto l’impianto dell’art. 10-bis: perché vi sia abuso occorre il concorso di tre elementi – vantaggio fiscale indebito, assenza di sostanza economica ed essenzialità del vantaggio fiscale – fermo restando che operazioni sorrette da valide ragioni extrafiscali non marginali (organizzative o gestionali) non possono essere considerate abusive, anche se fiscalmente più convenienti. Applicando questo schema, l’Amministrazione ha chiarito che ci può anche essere un vantaggio fiscale indebito per il fatto che la base imponibile della donazione, se parametrata al patrimonio netto della holding, non coglie integralmente il maggior valore del patrimonio netto della società operativa Beta, che è in realtà l’asset economico sostanzialmente trasferito alla generazione successiva.


Tuttavia, non si può dire che ci sia assenza di sostanza economica con riguardo all’operazione di riorganizzazione complessivamente considerata. Il conferimento di controllo in holding, regolato dall’art. 177, co. 2, TUIR, è attuato nel rispetto della logica del “realizzo controllato”: la conferitaria incrementa il proprio patrimonio netto in misura coincidente con il costo fiscale delle partecipazioni conferite, così da assicurare continuità ai valori fiscali senza generare salti d’imposta. La neutralità è indotta dal comportamento contabile, non è una neutralità automatica sganciata dalla disciplina positiva. Su questo si innestano obiettivi extrafiscali precisi e non marginali, puntualmente rappresentati nell’istanza e valorizzati dall’Agenzia: la creazione di una holding di famiglia per la gestione unitaria delle società Alfa e Beta, l’ottimizzazione dell’uso della liquidità all’interno del gruppo, la prevenzione e gestione delle conflittualità tra soci attraverso clausole statutarie “antistallo” e la realizzazione di un passaggio generazionale graduale, in cui il padre trasferisce progressivamente ai figli il controllo del gruppo mantenendo inizialmente l’assetto di governance desiderato.


L’Amministrazione osserva, in particolare, che tali risultati – gestione accentrata, coordinamento strategico delle partecipate, presidio delle possibili crisi relazionali tra i fratelli in sede di governance – non sarebbero raggiungibili mediante la sola donazione diretta delle quote della società operativa Beta dal padre ai figli, che lascerebbe inalterata l’assenza di una capogruppo e non offrirebbe strumenti statutari adeguati a prevenire lo “stallo” decisionale. La costituzione della holding, seguita dalla donazione della nuda proprietà delle sue quote, produce quindi effetti significativi diversi dal mero risparmio d’imposta e si inserisce in una pianificazione organizzativa e successoria coerente con la fisiologia dell’impresa familiare. Alla luce di ciò, pur riconoscendo il minor carico d’imposta sulla donazione, l’Agenzia esclude la configurabilità dell’abuso del diritto.


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10/3/2026

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