27/4/2026

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sentenza n. 869 del 12 marzo 2026

Con la pronuncia n. 869 del 12 marzo 2026, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia ha ribadito che la ricevuta dello scarto telematico è atto autonomamente impugnabile e il contribuente ha la possibilità di ritrasmettere, entro cinque giorni, quanto originariamente inviato nei termini, ma non acquisito per errore o irregolarità.


La controversia trae origine dall’impugnazione di due ricevute di scarto telematico relative alla comunicazione per la fruizione del credito d'imposta di cui all'art. 48-bis del d.l. n. 34/2020, inizialmente trasmessa nei termini ma respinta per un errore meramente formale consistente nell’indicazione della partita Iva in luogo del codice fiscale. Il contribuente provvedeva al reinvio corretto il giorno successivo, ma tale invio veniva a sua volta scartato dall’Amministrazione in quanto ritenuto tardivo rispetto al termine di scadenza.


La Corte, confermando la decisione di primo grado favorevole al contribuente, riconosce preliminarmente la natura impugnabile dello scarto telematico, qualificandolo come atto idoneo a manifestare un diniego di agevolazione fiscalmente rilevante e, dunque, suscettibile di autonoma tutela giurisdizionale.


A tale riguardo, giova ricordare come la giurisprudenza di legittimità sia da tempo ferma e consolidata nel ritenere che l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, pur essendo formalmente tassativa, debba essere interpretata in senso estensivo, al fine di consentire l’impugnabilità di tutti gli atti, comunque denominati, che contengano una ben individuata pretesa tributaria o che risultino idonei a incidere in modo diretto e immediato nella sfera giuridica del contribuente.


Nel caso in esame, lo scarto telematico si sostanzia in un diniego di un’agevolazione fiscale riconosciuta dalla legge e, pertanto, rientra nell’ambito degli atti impugnabili ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 546/1992.


Nel merito, il Collegio valorizza il principio, ormai consolidato anche in sede di legittimità, secondo cui, in caso di trasmissione tempestiva di un’istanza poi scartata per vizi formali, il successivo reinvio deve considerarsi tempestivo se, rimossi gli errori, viene effettuato entro i 5 giorni successivi alla comunicazione dello scarto. Tale regola, espressione di esigenze di funzionalità del sistema telematico, assume portata generale e non è limitata alle sole dichiarazioni fiscali.


Particolare rilievo è attribuito ai principi di collaborazione e buona fede di cui all’art. 10 dello Statuto del contribuente, nonché ai canoni di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa. L’errore commesso è qualificato come meramente formale, non idoneo a incidere sull’identificazione del soggetto né sulla spettanza sostanziale del beneficio, sicché la sua tempestiva correzione non può comportare la perdita del diritto all’agevolazione.


Sulla base di tali argomentazioni, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate.
 
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27/4/2026

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