27/4/2026

Corte di Cassazione, sentenza n. 5415 dell’11 marzo 2026

Con la sentenza n. 9241 del 12 aprile 2026, la Suprema Corte è tornata sul tema della distinzione tra crediti d’imposta inesistenti e non spettanti, affermando che l’omessa indicazione del credito nel quadro RU della dichiarazione non ne determina l’inesistenza, ma la mera non spettanza, con conseguente applicazione dei termini ordinari di accertamento.


La vicenda trae origine da un atto di recupero con cui l’Agenzia delle Entrate aveva contestato l’utilizzo in compensazione, da parte della contribuente, di un credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, qualificandolo come inesistente in ragione della sua mancata indicazione nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. Tale qualificazione aveva indotto l’Ufficio a ritenere applicabile il termine di decadenza più ampio, pari a otto anni.


La Suprema Corte, richiamando il principio enunciato dalle Sezioni Unite (sent. n. 34419/2023), ribadisce che la nozione di credito inesistente richiede la concomitante presenza di due presupposti: da un lato, la sua artificiosa rappresentazione, la carenza dei presupposti costitutivi previsti dalla legge ovvero l’estinzione verificatasi prima del suo utilizzo; dall’altro, la non rilevabilità dell’inesistenza mediante i controlli automatizzati o formali (artt. 36-bis e 36-ter del d.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972). In difetto anche di uno solo di tali requisiti, il credito deve essere qualificato come non spettante.


Nel caso di specie, la Corte evidenzia che l’omessa indicazione del credito nel quadro RU costituisce un elemento immediatamente rilevabile attraverso i controlli automatizzati ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, non implicando alcuna valutazione discrezionale o accertamento complesso. Ne consegue che la fattispecie non può essere ricondotta nell’ambito dei crediti inesistenti.


Sulla base di tale qualificazione, la Corte esclude l’applicabilità del termine decadenziale "rafforzato" previsto per i crediti inesistenti, ritenendo invece operante il termine ordinario di cui all’art. 43 d.P.R. n. 600/1973.
Pertanto, sulla base delle argomentazioni sopra esposte, la Suprema Corte accoglie il ricorso del contribuente, cassa la gravata sentenza e, decidendo la causa nel merito, annulla l'atto di recupero impugnato, in quanto emesso oltre il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale di riferimento.
 
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