27/5/2024

Agenzia delle Entrate Risposta ad interpello n. 112 del 2024

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 114 del 23 maggio 2024, ha chiarito, richiamando il comma 6 dell’articolo 68 del TUIR, le modalità di determinazione delle plusvalenze delle azioni di società non residenti ricevute in donazione da un soggetto anch’esso non residente.

In particolare, come è noto, le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ed il costo o il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla produzione, compresa l’imposta di successione e donazione. In quest’ultimo caso, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che il costo da considerare è quello sostenuto dal donante.

L’Ufficio ha altresì precisato che la plusvalenza o la minusvalenza derivante dalla cessione deve essere calcolata aumentando il valore di acquisto di ogni onere inerente alla produzione e, che il valore normale delle azioni può essere utilizzato come riferimento per la determinazione della plusvalenza da tassare solo nel caso in cui tale valore sia già stato precedentemente assoggettato a imposizione fiscale.

Ne consegue che, qualora le azioni siano ricevute per donazione, si dovrà assumere come valore di acquisto quello determinato in proporzione al costo o valore di acquisto che tali azioni avevano in capo agli stessi donanti, incrementato di ogni onere inerente alla relativa acquisizione, compresa l’imposta di donazione assolta dal donatario.

#partecipazioni #plusvalenza #donazioni

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