8/7/2024

Agenzia delle Entrate Risposta ad interpello n. 145 del 2024

Con la risposta ad interpello n. 145 del 4 luglio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la disciplina prevista dalla Nota II-bis posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, prevede l’applicazione dell’aliquota del 2 per cento per gli atti volti al trasferimento della proprietà di un immobile di categoria catastale diverso da A/1, A/8,A/9, in presenza delle condizioni previste alla medesima disposizione.

In particolare, l’Ufficio ha specificato che le agevolazioni previste nella norma in commento richiedono la certezza dell’esistenza di suddetti requisiti in capo all’acquirente dell’immobile. Nel caso in cui l’immobile sia acquistato a favore di un terzo minore, le dichiarazioni volte all’ottenimento dell’agevolazione “prima casa” possono essere rese dal genitore per conto del minore, in qualità di legale rappresentante.

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che l’acquisto immobiliare stipulato con “contratto a favore di terzo” conferisce la titolarità dell’immobile al terzo. Tuttavia, tale acquisto si rende definitivo solo quando il terzo dichiara di “volerne profittare”.

In conclusione, qualora il terzo intenda fruire delle agevolazioni ''prima casa'', deve rendere, contestualmente alle dichiarazioni di cui  alla citata Nota II­bis, anche la dichiarazione di ''voler profittare'' della stipulazione in proprio favore, in modo da rendere definitivo il proprio acquisto.

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31/3/2026

Corte di Cassazione, ordinanza n. 4781 del 3 marzo 2026

Con l’ordinanza n. 4781/2026, la Suprema Corte ha affermato che l’Amministrazione finanziaria non può riqualificare...
31/3/2026

Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Modena, n. 107 del 18 marzo 2026

Con la sentenza n. 107/2/26 del 18 marzo 2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Modena ha annullato la nota di presa a carico per il pagamento di ritenute IRPEF...
31/3/2026

CEDU, Edilsud 2014 S.r.l.s. e Ferreri contro Italia

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha nuovamente condannato l’Italia per violazione dell’art. 8 CEDU estendendo i principi espressi nel caso Italgomme
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