Ai numeri 127-quinquies e 127-septies della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 si prevede un elenco di beni e servizi ai quali deve applicarsi un’aliquota agevolata ai fini IVA del 10%. In particolare, al numero 127-quinquies si elencano: “[…] edifici di cui all'art. 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni”. Allo stesso modo, il numero 127-septies richiama: “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere e degli impianti di cui al n. 127-quinquies)”.
L’art. 1 della legge n. 659/1961 prevede che: “le agevolazioni fiscali e tributarie stabilite per la costruzione delle case di abitazione degli articoli 13, [...] della legge 2 luglio 1949, n. 408, [...], sono estese agli edifici contemplati dall'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legge 21 giugno 1938, n. 1094, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 5”. Tali edifici sono “gli edifici scolastici, le caserme, gli ospedali e le case di cura, i ricoveri, le colonie marine, i collegi, gli educandati, gli asili infantili, gli orfanotrofi e simili”. Pur considerandosi che il regio decreto legge n. 1094/1938 è stato abrogato per opera del d.l. n. 200/2008, convertito dalla legge n. 9/2009, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito con la risposta n. 49/2020 che il richiamo agli edifici operato dalla l. 659/1961 sia ancora applicabile. L’Agenzia aggiunge che, l’elenco di edifici di cui all’art. 2, co. 2, del r.d.l. 1094/1938 non deve ritenersi tassativo e possono ricomprendersi anche immobili diversi da quelli indicati salvo che perseguano analoghe finalità, o siano destinati ad ospitare collettività, o ancora siano utilizzati per il perseguimento delle finalità di istruzione, cura, assistenza e beneficenza.
Nel caso di specie, la parte Istante richiede chiarimenti in merito al trattamento ai fini IVA delle operazioni di progettazione e realizzazione di un Centro di ricerca. La parte Istante specifica che il Centro di ricerca sarà destinato allo svolgimento di una significativa attività didattica-formativa, oltreché di ricerca, in collaborazione con Università, scuole del territorio e organizzazioni professionali agricole, così come attestato dal Direttore del Centro. In particolare, la parte Istante afferma di aver sottoscritto una convenzione con il Provveditorato, con la quale ha disciplinato i rapporti tra stazione appaltante conferente ed il Provveditorato stesso, relativamente alla realizzazione del Centro di ricerca.
Alla luce di quanto detto, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto applicabile al caso in esame l’aliquota agevolata ai fini IVA del 10% ex numeri 127-quinquies e 127-septies della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972: più nello specifico, all’opera di realizzazione di un Centro di ricerca poiché, in ragione delle attività svolte, rientra nella categoria di edifici di cui all'art. 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659; all’opera di progettazione del medesimo Centro di ricerca, solo ove la prestazione non venga resa autonomamente ma, altresì, sia inclusa nel contratto di appalto avente ad oggetto l’intera realizzazione dell’opera.
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