24/2/2025

Agenzia delle Entrate Risposta ad interpello n. 39 del 2025

Con la risposta a interpello n.39 del 2025 l’Agenzia delle entrate ha fornito del chiarimento in merito all’applicazione dell’articolo 50, comma 2 del decreto legislativo 159/2011 concernente l’obbligo di versamento dell’imposta Ires, conseguentemente alla produzione di reddito d’impresa imputabile alla società dopo la confisca definitiva.

L’Agenzia ha specificato che:

  • La confisca definitiva dei beni aziendali e il conseguenziale affitto stabilisce un rapporto contrattuale tra le parti (Stato-Società), permanendo in tal modo la dualità tra debitore e creditore e pertanto la società deve continuare a dichiarare il reddito prodotto e adempiere agli obblighi fiscali.
  • La confisca determina l’estinzione dei crediti erariali solo nel caso in cui l’azienda venga definitivamente destinata a fini pubblici o sociali, o nel caso in cui venga meno la dualità del rapporto obbligatorio con l’effetto di riunire il debitore e il creditore nello stesso soggetto (lo Stato).

In conclusione, la società interpellante deve continuare a dichiarare e versare l’IRES sul reddito derivante dall’attività di impresa, ma non anche il canone che la Società versa allo Stato in ragione della destinazione all’affitto a titolo oneroso.

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12/2/2026

Cass. pen., Sez. III, sentenza 7 gennaio 2026, n. 279

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12/2/2026

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l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il regime del “realizzo controllato” di cui all’art. 177, comma 2, TUIR...
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