12/2/2026

Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 5 del 15 gennaio 2026

Con l’istanza di interpello in esame, un contribuente fiscalmente residente in Italia ha rappresentato di svolgere attività di lavoro dipendente all’estero a partire dal 2024 e di applicare, ai fini della determinazione del reddito, il regime delle retribuzioni convenzionali previsto dall’art. 51, comma 8 bis, del TUIR. L’Istante ha chiesto se i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati nello Stato estero nel corso del 2024 potessero essere dedotti dal reddito complessivo e con quali modalità dichiarative.

Nel fornire la propria risposta, l’Agenzia delle Entrate ha preliminarmente richiamato la disciplina delle retribuzioni convenzionali, evidenziando che tale criterio costituisce una deroga alle regole ordinarie di determinazione del reddito di lavoro dipendente e si applica ai lavoratori che, pur svolgendo l’attività all’estero in via continuativa e per oltre 183 giorni nell’arco di dodici mesi, mantengono la residenza fiscale in Italia. In tali casi, il reddito imponibile è determinato assumendo a base le retribuzioni convenzionali, prescindendo dalla retribuzione effettivamente percepita.

L’Agenzia osserva che, in base al dato letterale della citata norma, non trovano applicazione i criteri ordinari che escludono dalla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati in ottemperanza a disposizioni di legge. Tuttavia, ciò non preclude la possibilità di dedurre tali contributi dal reddito complessivo, in quanto l’art. 10, comma 1, lettera e), del TUIR consente la deduzione degli oneri previdenziali e assistenziali obbligatori qualora essi non siano già deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarli.

A supporto di tale interpretazione, l’Agenzia richiama l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, secondo cui, tra le norme che disciplinano la determinazione delle singole categorie di reddito e quelle che regolano la determinazione del reddito complessivo, sussiste un rapporto di specialità reciproca. Ne consegue che l’esclusione della deducibilità degli oneri contributivi ai fini del reddito di lavoro dipendente non comporta automaticamente l’esclusione della loro deducibilità dal reddito complessivo, ma anzi, ai sensi del menzionato art. 10, comma 1, del TUIR, costituisce il presupposto della deducibilità dei citati oneri dalla determinazione del reddito complessivo.

Alla luce di tali considerazioni, l’Agenzia delle Entrate conclude affermando che i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori trattenuti e versati dal datore di lavoro estero in ottemperanza a disposizioni di legge sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente fiscalmente residente in Italia, nei limiti previsti dall’art. 10 del TUIR e sulla base della certificazione rilasciata dal datore di lavoro estero. In sede di dichiarazione dei redditi, tali importi dovranno essere indicati nel rigo E21 del modello 730/2025.

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