Art. 2-quater

Con l’emendamento alla legge di bilancio proposto dal Governo, ancora da approvare in Commissione, il “nuovo” regime di super deduzione dei costi di ricerca e sviluppo...

Con l’emendamento alla legge di bilancio proposto dal Governo, ancora da approvare in Commissione, il “nuovo” regime di super deduzione dei costi di ricerca e sviluppo su determinati beni immateriali introdotto dall’art. 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 potrebbe essere significativamente modificato. 

In particolare, in caso di approvazione definitiva dell’emendamento in commento, la disciplina della super deduzione vedrebbe, anzitutto, modificarsi la percentuale di maggiore deducibilità ai fini IRES e IRAP dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione ai beni immateriali agevolabili, passando dal 90% al 110%, escludendo però dai costi di ricerca e sviluppo agevolabili quelli relativi ai marchi di impresa, coerentemente con quanto già previsto ai fini del “vecchio” Patent Box. 

Inoltre, con tale emendamento è prevista una modifica al regime transitorio, con allineamento dello stesso al regime transitorio previsto nell’ambito della relazione tecnica di accompagnamento all’art. 6, ove veniva chiarito chela disposizione recata dal comma 10 di tale art. 6 non impone ai contribuenti che già usufruiscono del vecchio regime di transitare immediatamente nel nuovo, potendo tale evenienza verificarsi, sino al periodo di imposta 2024, solo su base opzionale. A decorrere dal periodo di imposta 2025, invece, i contribuenti in argomento possono usufruire solo del nuovo regime. E’ altresì previsto che, qualora in uno o più periodi di imposta le spese agevolabili ai fini della super-deduzione siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle agevolabili di cui al comma3, la deduzione maggiorata del 110% possa essere fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale, con la precisazione che tale deduzione maggiorata può essere applicata per le spese sostenute fino ad otto periodi di imposta prima di quello nel quale l’immobilizzazione ha ottenuto il titolo di privativa industriale, con esclusione delle spese sostenute prima di tale periodo di imposta. 

Infine, la modifica che appare, sotto il profilo operativo, maggiormente apprezzabile è quella che riguarda l’eliminazione del divieto di cumulo della nuova super-deduzione con il credito di imposta ricerca, sviluppo e innovazione previsto dall’art. 1, commi da 198 a 206 della legge n. 160/2019.

L’attuale comma 9dell’art. 6 cit., secondo cui i soggetti che optano per il nuovo regime di super-deduzione non potevano fruire del citato credito imposta ricerca e sviluppo, per l’intera durata dell’opzione e in relazione ai medesimi costi, appariva infatti come uno degli elementi maggiormente critici della nuova disciplina, oltreché un reale disincentivo all’investimento per le imprese interessate ad investire in ricerca e sviluppo in Italia. 

# patent box # credito ricerca e sviluppo # legge bilancio

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