- Cassazione, ordinanza n. 12822/2021
- Contenzioso tributario
- IVA
- Cessioni intracomunitarie
- Codice identificativo cessionario
- Fattura
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 12822 del 13 maggio 2021 ha confermato che la mancata indicazione in fattura del codice identificativo del cessionario, in materia di cessioni intracomunitarie, non preclude l’applicazione del regime di non imponibilità di cui agli articoli 41 e 50 del d.l. 331/1993. In particolare, secondo la Cassazione l’imponibilità di una cessione intracomunitaria motivata unicamente da tale violazione sarebbe in contrasto sia con la normativa nazionale, che si limita a richiedere che il cessionario estero comunichi il proprio numero di partita IVA al cedente, sia con i principi del diritto comunitario, in forza dei quali una medesima operazione non può essere assoggettata ad imposizione tanto nel paese di origine dei beni che in quello di destinazione degli stessi. La conclusione raggiunta appare condivisibile alla luce della costante giurisprudenza comunitaria secondo cui il principio di neutralità fiscale esige che l’esenzione dall’IVA sia accordata se i requisiti sostanziali sono soddisfatti, con l’eccezione dell’ipotesi, non riferibile al caso di specie, in cui la violazione di requisiti formali ha avuto l’effetto di impedire la prova del rispetto dei requisiti sostanziali.