21/12/2021

Cassazione, ordinanza n. 13424/2021

- Cassazione, ordinanza n. 13424/2021

- Contenzioso tributario

- Ristrutturazione edilizia

- Bonus edilizi

- Detentore Registrazione

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 13424 del 18 maggio 2021 ha affermato che il detentore di un immobile ha diritto alle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia anche senza un contratto registrato, in presenza di elementi idonei a provare la data certa del medesimo. In particolare, secondo la Cassazione l’art. 1 della legge 449/1997 (ora art. 16-bis del TUIR) nel riconoscere il diritto all’agevolazione anche a vantaggio dei detentori dell’immobile non stabilisce alcun obbligo di registrazione della scrittura privata costitutiva della detenzione. Pertanto, in presenza di circostanze di fatto idonee a dimostrare l’anteriorità della costituzione della detenzione rispetto alla data di inizio dei lavori la spettanza dell’agevolazione fiscale deve essere riconosciuta. La conclusione raggiunta dalla Corte non appare pienamente convincente se si considera che l’art. 1, comma 346 della legge 311/2004 sancisce la nullità dei contratti di locazione o che costituiscono diritti relativi di godimento di unità immobiliari che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati. Con la conseguenza che un contratto nullo poiché non validamente registrato non può costituire titolo idoneo alla detenzione dell’immobile, da cui dipende la fruizione dell’agevolazione edilizia.

31/3/2026

Corte di Cassazione, ordinanza n. 4781 del 3 marzo 2026

Con l’ordinanza n. 4781/2026, la Suprema Corte ha affermato che l’Amministrazione finanziaria non può riqualificare...
31/3/2026

Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Modena, n. 107 del 18 marzo 2026

Con la sentenza n. 107/2/26 del 18 marzo 2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Modena ha annullato la nota di presa a carico per il pagamento di ritenute IRPEF...
31/3/2026

CEDU, Edilsud 2014 S.r.l.s. e Ferreri contro Italia

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha nuovamente condannato l’Italia per violazione dell’art. 8 CEDU estendendo i principi espressi nel caso Italgomme
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