21/12/2021

Cassazione ordinanza n. 25812 del 23 settembre 2021

Con l’ordinanza n. 25812 del 23 settembre 2021, la Corte di Cassazione ha riaffermato il principio, già espresso in passato, secondo cui l’applicazione a tutti i contribuenti delle regole presuntive dettate dall’art.32 del d.P.R. n. 600/1973 riguarda i soli versamenti e non anche le operazioni bancarie di prelevamento. Tali ultime operazioni hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa.

In particolare, nel ricorso per Cassazione la contribuente aveva rilevato l’erroneità della sentenza impugnata, in quanto, in essa, la CTR non aveva escluso dall’applicazione della presunzione di cui all’art. 32, comma 1, n. 2) cit. secondo cui “… sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni”, così ponendo alla base dell’accertamento di un maggior reddito derivante dall’esercizio non abituale di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 67, comma 1,lettera l) del TUIR, non solo i versamenti sui conti correnti oggetto delle predette indagini bancarie e finanziarie, ma anche i prelevamenti operati sugli stessi conti correnti.

Correttamente, la Corte di Cassazione, richiamando un proprio precedente – e consolidato – orientamento, fondato sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 2014, ha ribadito che il principio secondo cui i “prelevamenti”, cui fa riferimento l’art. 32 del d.P.R.n. 600/73, possono consentire la presunzione di maggior reddito soltanto nei confronti di soggetti titolari di reddito di impresa, essendo stata esclusa negli altri casi la legittimità di una simile presunzione. Ed infatti, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale citata, che ha dichiarato l'illegittimità della presunzione di maggiori compensi desumibile dai prelevamenti effettuati dai titolari di reddito di lavoro autonomo, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa (Cass., sez. V, 2 ottobre 2013, n. 22514;Cass., sez. V, 20 gennaio 2017, n. 1519; Cass., sez. V, ord. 16 novembre 2018,n. 29572). Alla luce di tali considerazione, la Suprema Corte ha quindi cassato la sentenza di secondo grado impugnata rinviando alla CTR “che in diversa composizione dovrà rideterminare il maggior reddito della contribuente …tenendo conto delle sole operazioni bancarie di versamento e con esclusione di quelle di prelevamento”.

La conclusione cui è pervenuta la Suprema Corte appare senza dubbio condivisibile laddove conferma che tutti gli accertamenti basati sulla presunzione ex art. 32, nn. 2 e 7, del d.P.R. n. 600/73 emessi prima della richiamata sentenza della Corte Costituzionale nei confronti di soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa devono essere rimessi per un nuovo esame al giudice di merito. 

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