- Risposta ad interpello n. 139 del 3 marzo 2021
- Art. 54, comma 1-quater, d.P.R. 917/1986 (TUIR)
- Art. 17 Convenzione contro le doppie imposizioni Italia e Spagna
- Cessione diritti di immagine
- Artista
L’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 139/2021 ha ritenuto che i compensi corrisposti a fronte della cessione dei diritti di immagine ad un artista non residente in Italia si qualifichino come redditi di lavoro autonomo se connessi alla prestazione professionale resa in Italia dall’artista. Pertanto, non risulta applicabile l'articolo 12 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata con lo Stato di residenza che prevede una ritenuta ridotta sui canoni, bensì l’art. 17 che prevede specificamente l’imponibilità dei compensi percepiti da artisti dello spettacolo nello Stato in cui le prestazioni sono rese. Tale conclusione si fonda sul paragrafo 9.5 del Commentario all'articolo 17 del Modello OCSE, laddove precisa che tale disposizione si applica ai compensi corrisposti all’artista per l'uso o il diritto di uso dei diritti di immagine allorquando siano connessi alla prestazione professionale e rappresentino sostanzialmente una remunerazione per l’attività professionale svolta.