Con la sentenza n. 498 del 23giugno 2021 la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ha dichiarato illegittimo l’avviso di accertamento relativo a redditi del de cuius notificato dall’amministrazione finanziaria ai chiamati all’eredità che avevano già rinunciato all’eredità.
In particolare, il giudice di appello ha opportunamente ritenuto di non accogliere la tesi erariale secondo cui la rinuncia all'eredità è un atto sempre revocabile fino al decorso del termine di prescrizione decennale del diritto di accettare l'eredità e pertanto la situazione ereditaria non potrebbe ritenersi definita fino allo spirare di detto termine.
Ed invero, come già rilevato dalla sentenza di primo grado, la tesi sostenuta dall’Agenzia delle Entrate risulterebbe in contrasto tanto con la prassi dell’Amministrazione finanziaria quanto con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità. Per un verso, infatti, la stessa Agenzia con la Risoluzione ministeriale del 5 novembre 1980aveva chiarito che "va ritenuta illegittima la notificazione degli atti dell'accertamento al chiamato all'eredità che abbia rinunciato all'eredità stessa non essendosi verificata fra i due soggetti - "de cuius" e" chiamato all'eredità"- quella confusione patrimoniale che fa sorgere in capo al secondo la legittimazione passiva per le obbligazioni riferibili al primo", mentre, per altro, la Suprema Corte di Cassazione ha già precisato che solo con l'accettazione dell'eredità si realizza la condizione imprescindibile affinché possa affermarsi l'obbligazione del chiamato all'eredità a rispondere dei debiti del de cuius.
Pertanto, la sentenza in commento ha condivisibilmente rilevato la carenza di legittimazione passiva dei contribuenti che avevano rinunciato all’eredità e, conseguentemente, annullato l’avviso di accertamento dell’amministrazione.
#eredità #rinuncia #avvisodiaccertamento