L’articolo analizza la tendenza degli organi verificatore a considerare “inesistente” il credito di imposta di cui all’art. 3 del D.L. 145/2013 in caso di erronea qualificazione degli investimenti effettuati come attività di ricerca e sviluppo anziché come attività di innovazione, ponendo particolare attenzione all’aspetto sanzionatorio.