- Cass., sent. n. 11620/2021
- Residenza fiscale
- AIRE
- Domicilio fiscale
- Regime impatriati
Con l’ordinanza n. 11620/2021 la Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di residenza fiscale enunciando il seguente principio di diritto “ai fini dell'accertamento della residenza fiscale in Italia di persona fisica iscritta all'AIRE deve accertarsi se la persona fisica abbia fissato o mantenuto in Italia il proprio domicilio, come disciplinato dal codice civile, riconoscibile ai terzi, inteso come stabile fissazione nel territorio dello Stato, per la maggior parte del periodo di imposta, del luogo della gestione dei propri interessi ed affari”. In particolare, ai fini della configurabilità della residenza fiscale in Italia, la Corte, in conformità con la disciplina europea, valorizza la riconoscibilità del domicilio da parte dei terzi e la presenza di legami personali o familiari sul territorio italiano. Ebbene, il predetto orientamento della Cassazione assume rilevanza anche per tutte quelle agevolazioni introdotte per favorire il trasferimento della residenza fiscale in Italia (ad es. l’agevolazione per gli impatriati) posto che l’iscrizione all’AIRE può risultare condizione necessaria ma non sufficiente per accedere al regime agevolativo qualora l’Agenzia ritenga sulla base dei parametri sopra indicati che il contribuente abbia mantenuto il proprio domicilio in Italia.