- Cass., ord. n. 12136 del 2021
- Compensazione credito IVA
- Consolidato fiscale
- Consolidata- Consolidante
Con l’ordinanza n. 12136 del 2021 la Corte di Cassazione ha riconosciuto l’efficacia della compensazione del credito IVA maturato in capo alla società consolidata con l’IRES dovuta dalla consolidante, anche in assenza delle formalità previste dall’art. 43-ter del d.P.R. n. 602 del 1973. In primo luogo, il Collegio ha evidenziato che l’art. 43-ter si rivolge direttamente alla cessione di eccedenze di imposta da parte di società, pur sempre parte di un gruppo, ma rimaste al di fuori della fiscal unit tipica del consolidato. Inoltre, sottolinea la Corte, depongono in favore della soluzione raggiunta non solo le modifiche apportate al comma 2-bis dell’art. 43-ter, in sede di conversione del d.l. n. 16 del 2012, ma soprattutto la giurisprudenza comunitaria sul diritto al rimborso dell’eccedenza IVA. In tal caso, le modalità di rimborso di tale eccedenza non devono ledere il principio di neutralità del tributo armonizzato, garantendo al soggetto passivo il rimborso entro un termine ragionevole. Valorizzando il ruolo della compensazione nell’ambito del consolidato nazionale, la Corte di Cassazione ricorda che tale modalità generale di estinzione dell’obbligazione tributaria è riconosciuta dal legislatore già ai sensi dell’art. 8 dello Statuto dei diritti del contribuente.