Con l’Ordinanza n. 25049 dell’11 settembre 2025, la Sezione tributaria ha affermato che:
- l’autorizzazione all’accesso domiciliare è un atto amministrativo sindacabile dal giudice tributario e deve contenere una valutazione espressa sull’esistenza di gravi indizi di illeciti fiscali; non bastano formule stereotipate;
- quando la motivazione è per relationem alla richiesta dell’organo di polizia tributaria, l’Amministrazione che intende avvalersene deve produrre in giudizio non solo il decreto del PM, ma anche la richiesta richiamata, così da consentire il controllo di legittimità;
- l’illegittimità dell’autorizzazione comporta l’inutilizzabilità della documentazione acquisita in sede di perquisizione/accesso e travolge l’atto impositivo che su quella documentazione si fonda, secondo la regola generale per cui la mancanza del presupposto inficia gli atti del procedimento.
In conclusione, la Cassazione ha inteso rafforzare il presidio sulla motivazione specifica del decreto del PM per l’accesso in abitazione: senza veri “gravi indizi” esplicitati e, in caso di motivazione per relationem, senza produrre l’atto richiamato, le prove raccolte non reggono l’accertamento.
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