Con l’ordinanza interlocutoria n. 32227 dell’11 dicembre 2025, la Corte di Cassazione ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 812, lett. a), n. 2, della l. n. 207/2024, nella parte in cui ha previsto che, fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, l’omesso pagamento del contributo unificato costituisce condizione ostativa rispetto all’iscrizione a ruolo delle cause civili.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato il mancato pagamento del contributo unificato da parte del ricorrente principale e l’assenza di cause di esenzione dall’obbligo di versamento, circostanza che, configurando una questione procedurale preliminare di carattere decisivo, in base alla normativa vigente dovrebbe condurre alla chiusura in rito del processo.
La disposizione citata, infatti, ha modificato il testo dell’art. 14 del d.P.R. n. 115/2002 (Testo unico delle spese di giustizia), disponendo l’aggiunta del comma 3.1, il quale attualmente prevede che “Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l’importo determinato ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge”.
La Corte rileva, in primo luogo, che la norma in questione si applica anche ai ricorsi per cassazione, poiché il termine “causa” impiegato dall’art. 1, comma 812, della l. n. 207/2024 comprende anche il termine “ricorso” e che, dal punto di vista temporale, il giudizio in esame rientra nell’ambito applicativo della disciplina in quanto depositato dopo il 1° gennaio 2025.
Quanto alla non manifesta infondatezza, i giudici di legittimità, dopo aver rilevato che, per giurisprudenza ormai pacifica, il contributo unificato ha natura di debito tributario, hanno posto l’accento sul rischio che un onere fiscale, che non presenta un qualche collegamento con il migliore svolgimento del processo, finisca per costituire un ostacolo all’esperimento della tutela giurisdizionale, in violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.
Per la Suprema corte l’art. 1, comma 812, della l. n. 207/2024 preclude l’accesso alla giurisdizione in nome di un interesse di natura meramente fiscale, esercitando una coazione indiretta a carico di chi intenda avvalersi del servizio giustizia e finendo, così, per palesare la sua contrarietà agli artt. 24 e 111 Cost.
L’ordinanza ha evidenziato, inoltre, che il nuovo obbligo violi altresì l'art. 3 Cost. in termini di principio di uguaglianza sostanziale, per la mancata previsione di un’eccezione volta a consentire l’accesso alla giurisdizione a chi sia privo di mezzi e non possa versare la somma richiesta.
A fronte di tali criticità, la Corte di cassazione, tramite l’ordinanza interlocutoria in commento, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 812, della l. n. 107/2024 in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., ordinando la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio.
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