Con la pronuncia n. 29086 del 4 novembre 2025, la Corte di Cassazione ha ribadito l’illegittimità dell’accertamento fondato su indagini finanziarie effettuate su conti intestati a soggetti terzi, se l’Ufficio non prova, anche in via presuntiva, la riconducibilità delle movimentazioni al contribuente verificato.
La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una contribuente esercente attività di autoscuola, fondato sulle risultanze di indagini bancarie eseguite sia sul conto corrente intestato alla medesima, sia su un ulteriore rapporto bancario intestato al coniuge. Sulla base delle movimentazioni rilevate, l’Ufficio procedeva alla rideterminazione del reddito d’impresa, assumendo quali componenti imponibili i versamenti e i prelevamenti riscontrati sui predetti conti correnti.
Avverso la decisione resa nei precedenti gradi di giudizio, la contribuente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 32, 39 e 40 del d.P.R. n. 600/1973, nonché dell’art. 2697 c.c., censurando l’operato dell’Amministrazione finanziaria per avere esteso l’accertamento bancario anche al conto corrente intestato al coniuge, senza fornire alcuna dimostrazione in ordine alla effettiva riferibilità delle relative movimentazioni alla propria attività economica.
La Suprema Corte ha preliminarmente chiarito che la presunzione legale relativa di disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari ex art. 32, comma 1, nn. 2 e 7, del d.P.R. n. 600/1973, opera nei confronti della generalità dei contribuenti. Richiamando la giurisprudenza di legittimità formatasi a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, ha poi precisato che la presunzione relativa ai prelevamenti bancari non giustificati conserva efficacia esclusivamente nei confronti dei titolari di reddito d’impresa.
Sotto un distinto profilo, la Suprema Corte ha affrontato il tema dell’utilizzabilità, ai fini accertativi, delle movimentazioni bancarie riferibili a conti intestati a soggetti terzi. Pur confermando la legittimità, in linea di principio, dell’estensione delle indagini finanziarie anche a rapporti formalmente intestati a soggetti diversi dal contribuente verificato, la Corte ha precisato che tale facoltà non esonera l’Amministrazione dall’onere di dimostrare, anche mediante elementi presuntivi, che le movimentazioni riscontrate siano sostanzialmente riconducibili al contribuente accertato.
Secondo la Corte, solo all’esito dell’assolvimento di tale onere probatorio da parte dell’Ufficio può operare l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale sarà conseguentemente tenuto a fornire una dimostrazione analitica, in ordine ad ogni operazione bancaria, della circostanza che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioni imponibili. Parallelamente, il giudice di merito è tenuto a svolgere una verifica puntuale e rigorosa delle allegazioni difensive e della documentazione prodotta dal contribuente.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha rilevato come il giudice di merito avesse omesso qualsivoglia accertamento sia in ordine alla qualificazione dell’attività esercitata dalla contribuente, sia con riferimento alla prova fornita dall’Amministrazione finanziaria circa la riconducibilità alla contribuente delle movimentazioni rilevate sul conto corrente intestato al coniuge.
La Corte, pertanto, ha accolto il ricorso proposto dalla contribuente, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado competente, affinché proceda a un nuovo esame della controversia in conformità ai principi di diritto enunciati.
#indaginifinanziarie #contisoggettiterzi #oneredellaprova
