10/3/2026

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 2149 del 2 Febbraio 2026

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rideterminato, in via induttiva, il reddito di un contribuente che esercitava attività di commercio al dettaglio, tramite internet, di beni non alimentari usati, accertando maggiori ricavi non dichiarati per oltre 100.000 euro sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza. All’esito dell’accertamento erano state recuperate a tassazione imposte dirette e IVA e irrogate sanzioni. In sede contenziosa il contribuente, tra gli altri motivi, lamentava che l’Ufficio, pur avendo incrementato i ricavi, non avesse riconosciuto alcun costo ulteriore rispetto a quelli indicati nella dichiarazione originaria, così finendo di fatto per tassare un profitto lordo. I giudici di merito avevano respinto il ricorso, ritenendo legittimo l’operato dell’Amministrazione e, in particolare, negando la deducibilità di maggiori costi con la motivazione che i costi “risultavano già indicati” in dichiarazione.


La Cassazione rovescia questa impostazione, accogliendo il motivo specifico di ricorso. I giudici di legittimità osservano che la CTR ha escluso la deducibilità dei costi correlati ai maggiori ricavi “in ragione della diversa indicazione contenuta nella dichiarazione reddituale rettificata dall’accertamento induttivo”, trattando di fatto la dichiarazione come un limite invalicabile anche dopo l’intervento dell’Amministrazione. Secondo la Corte, si tratta di un errore concettuale: proprio perché l’accertamento induttivo ha ad oggetto la rettifica delle risultanze dichiarative, il contenuto della dichiarazione non può essere assunto come “vincolo eccentrico ed insuperabile” nella determinazione della base imponibile. Una volta contestato che i ricavi dichiarati fossero inferiori a quelli effettivi, è coerente ritenere che tali maggiori ricavi siano stati conseguiti sostenendo costi ulteriori rispetto a quelli originariamente esposti. Tali costi possono essere provati dal contribuente e devono essere valutati dall’Amministrazione nella loro effettiva entità.


La Corte richiama espressamente il proprio orientamento in materia di accertamento induttivo, ricordando che l’Amministrazione, nel rideterminare il reddito, deve tener conto anche delle componenti negative emerse o determinabili in via presuntiva, “al fine di evitare che venga sottoposto a tassazione il profitto lordo anziché quello netto” (Cass., 23 ottobre 2018, n. 26748). D’altronde “In tema di accertamento dei redditi e tenuto conto dei principi espressi nella sentenza della Corte costituzionale n. 10/2023, ogni accertamento induttivo, sia analitico-induttivo sia cd. puro, deve considerare comunque i costi, forfettari, presuntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato, affinché il meccanismo presuntivo rimanga ancorato al principio di capacità contributiva” (Cass. 16 giugno 2025, n. 16168).


In termini operativi, la Corte non afferma affatto una deducibilità automatica dei costi a fronte di ogni recupero di ricavi: resta fermo l’onere del contribuente di allegare e dimostrare, anche per presunzioni, l’esistenza e l’ammontare dei costi direttamente collegati ai maggiori ricavi accertati, e resta ferma la necessità che tali componenti negative siano oggetto di una valutazione puntuale da parte dell’Ufficio. Ciò che viene escluso è, invece, la possibilità per l’Amministrazione di ritenere, in via astratta e generale, che la mera indicazione dei costi nella dichiarazione originaria precluda ogni riconoscimento di ulteriori costi, come se la rettifica potesse operare solo sul lato dei ricavi.


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10/3/2026

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