Corte di Cassazione, ordinanza n. 26932 del 13 settembre 2022

la Suprema Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in merito all’art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del Contribuente laddove dispone che l'avviso di accertamento...

Con l’ordinanza n. 26932 del 13 settembre, la Suprema Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in merito all’art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del Contribuente laddove dispone che l'avviso di accertamento non può essere emanato prima del termine di 60 giorni dalla notifica del processo verbale di constatazione, salvo casi di particolare motivata urgenza.

In particolare, nel caso di specie, il contribuente ricorrente lamentava l'error in procedendo e l'error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, il giudice di appello non si era pronunciato sulla violazione, dell'art. 12, comma 7, cit. Ed infatti, fin dal primo grado di giudizio, il contribuente aveva censurato l'avviso di accertamento deducendo la circostanza oggettiva che esso era basato su un P.V.C. notificato il 27.11.2009 e l'accertamento era stato emesso in data 17.12.2009 e notificato il 19.12.2009 così violando l'art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000.

I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso del contribuente posto che la Commissione Tributaria Regionale aveva del tutto omesso di pronunciarsi sul punto senza considerare che l’art. 12 dello Statuto dei diritti del contribuente prevede espressamente che nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

Ebbene, nel caso di specie, l'avviso di accertamento è stato notificato al contribuente a distanza di 23 giorni dalla consegna del P.V.C. su cui lo stesso trovava fondamento senza che tuttavia vi fossero ragioni di particolare e motivata urgenza.

Pertanto, la Suprema Corte ha ribadito come già “la Corte costituzionale (Ordinanza 24.7.2009, n. 244) e la Corte medesima (Cass. 3.11.2010, n. 22320) hanno puntualizzato che la previsione dell'art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000 implica … la sanzione di nullità dell'avviso di accertamento emesso in violazione del termine dilatorio e in assenza di motivazione sull'urgenza che ne ha determinato l'adozione” chiarendo che tale termine non possa essere derogato “nel caso in cui il contribuente presenti osservazioni prima dello spirare del termine previsto dall'art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000 posto che, ai sensi di tale disposizione, solo con lo spirare di detto termine, si consuma la sua facoltà di esporre osservazioni e richieste all'Ufficio impositore".

Il principio espresso dalla Suprema Corte è senz’altro condivisibile posto che, come più volte ribadito nei suoi precedenti arresti, l’inosservanza del termine dilatorio prescritto dal comma 7 dell’art. 12 cit. non può che determinare l’invalidità dell’avviso di accertamento quale effetto del vizio del relativo procedimento, costituito dal non aver messo a disposizione del contribuente l’intero lasso di tempo previsto dalla legge per garantirgli la facoltà di partecipare al procedimento stesso, esprimendo le proprie osservazioni.

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