Con la pronuncia n. 2816 dell’8 febbraio 2026, la Corte di Cassazione ha affermato che, in caso di recesso ex art. 1385, comma 2, c.c. dal contratto preliminare, sulla restituzione del doppio della caparra confirmatoria ordinata dal giudice si applica l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. e), Tariffa Parte I, d.P.R. n. 131/1986, trattandosi di pronuncia con funzione ripristinatoria dello status quo ante e non di statuizione produttiva di autonoma capacità contributiva.
La controversia trae origine da un avviso di liquidazione dell’imposta di registro emesso in relazione a una sentenza del Tribunale di Napoli che aveva dichiarato risolto un contratto preliminare di compravendita e condannato la promittente venditrice alla restituzione dell’acconto, nonché al pagamento del doppio della caparra confirmatoria, ai sensi dell’art. 1385, comma 2, c.c. L’Ufficio aveva assoggettato l’intero importo liquidato dal tribunale - comprendente sia la restituzione dell’acconto versato dal promissario acquirente sia la corresponsione del doppio della caparra confirmatoria - ad imposta di registro proporzionale.
Con ricorso per Cassazione la contribuente deduce la falsa applicazione dell’art. 8 della tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131/86, avendo la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania erroneamente avallato l’impostazione dell’Agenzia delle Entrate.
La Suprema Corte, accogliendo il primo e il secondo motivo di ricorso della contribuente, ricostruisce in chiave sistematica il rapporto tra le lettere b) ed e) dell’art. 8 citato, individuando tra le stesse un rapporto di genere a specie. La lettera b) configura la regola generale, applicabile alle sentenze recanti condanna al pagamento di somme o alla consegna di beni in presenza di un valido titolo negoziale, e presuppone un effetto acquisitivo idoneo a determinare un trasferimento di ricchezza. La lettera e), invece, è qualificata come disposizione speciale, destinata a disciplinare le ipotesi in cui il giudice interviene su un rapporto negoziale già tassato, facendone venir meno gli effetti e disponendo il ripristino della situazione patrimoniale originaria, con conseguente assoggettamento a imposta in misura fissa.
La ratio della distinzione risiede nella diversa funzione economico-giuridica delle statuizioni. Laddove la decisione giudiziale determini un incremento patrimoniale nuovo e autonomo, si giustifica la tassazione proporzionale. Viceversa, quando la pronuncia comporti la caducazione del titolo negoziale e la conseguente esigenza di ripristinare la situazione patrimoniale anteriore, le statuizioni restitutorie o accessorie non esprimono una autonoma manifestazione di capacità contributiva, ma realizzano un mero effetto ripristinatorio.
In tale prospettiva, la Corte estende l’ambito applicativo della lettera e) anche alle ipotesi di recesso esercitato ex art. 1385, comma 2, c.c., assimilato alla risoluzione giudiziale quale strumento di scioglimento del vincolo negoziale con effetti ex tunc. La condanna al pagamento del doppio della caparra confirmatoria, pur presentando una componente risarcitoria, è strutturalmente accessoria alla pronuncia demolitoria e funzionalmente orientata al ripristino dello status quo ante, non determinando un trasferimento di ricchezza in senso proprio.
Per tali motivi, la sentenza di seconde cure è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame conforme ai principi enunciati.
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