10/3/2026

Corte di Cassazione, ordinanza n. 29086 del 9 febbraio 2026

Con la pronuncia n. 29086 del 4 novembre 2025, la Corte di Cassazione ha affermato che la mera applicazione di un regime IVA improprio (ordinario anziché reverse charge) non determina l’inesistenza oggettiva o soggettiva dell’operazione ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. 74/2000, in assenza di divergenza tra realtà economica e rappresentazione documentale, e dunque non determina la commissione del reato di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 del d.lgs. n. 74/2000 e art. 25-quinquiesdecies del d.lgs. n. 231/2001.


La vicenda trae origine da un provvedimento di sequestro preventivo disposto nei confronti di una società e del relativo amministratore, in relazione al reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, nonché al correlato illecito amministrativo dell’ente ex art. 25-quinquiesdecies del d.lgs. n. 231/2001. La contestazione si fondava sull’applicazione del regime IVA ordinario a cessioni di beni che, secondo l’ipotesi accusatoria, avrebbero dovuto essere assoggettate al meccanismo del reverse charge di cui all’art. 17 del d.P.R. n. 633/1972, con conseguente indebita maturazione di un credito IVA. Il Tribunale del riesame aveva ritenuto che tale erronea applicazione integrasse una forma di “inesistenza giuridica” delle operazioni, idonea a fondare la gravità indiziaria richiesta per il mantenimento del vincolo cautelare reale.


Con ricorso per Cassazione la contribuente ha denunciato, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., la violazione degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 per l'errata qualificazione come operazioni inesistenti di quelle perfezionate con applicazione dell'IVA in regime ordinario anziché mediante reverse charge.


La Suprema Corte, accogliendo il ricorso, opera una puntuale ricostruzione della nozione di fatture per operazioni inesistenti, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 74/2000, ribadendo che l’inesistenza può essere oggettiva, soggettiva o giuridica, ma presuppone in ogni caso una divergenza tra la realtà economica dell’operazione e la sua rappresentazione documentale. Nel caso esaminato, le cessioni erano effettivamente avvenute, i beni erano reali, i corrispettivi veritieri e l’IVA indicata in fattura corrispondente a quella applicata; difettava, pertanto, qualsiasi scollamento tra fatto economico e documento fiscale.


La mera applicazione di un regime IVA differente da quello ritenuto corretto dall’Amministrazione finanziaria non comporta, secondo la Corte, la trasformazione dell’operazione in inesistente, né sotto il profilo materiale né sotto quello giuridico. L’eventuale indebita formazione di un credito IVA può assumere rilievo sotto altri profili sanzionatori, ma non integra, in assenza di elementi simulatori o fittizi, la fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti.


La decisione si fonda su un rigoroso rispetto del principio di tassatività e di stretta interpretazione della norma penale tributaria, evitando indebite estensioni della nozione di “inesistenza” a ipotesi di mera erronea qualificazione fiscale dell’operazione. L’insussistenza della gravità indiziaria in ordine al reato presupposto ha condotto la Corte ad annullare senza rinvio l’ordinanza impugnata, disponendo la restituzione dei beni oggetto di sequestro.


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31/3/2026

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CEDU, Edilsud 2014 S.r.l.s. e Ferreri contro Italia

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